Mediazione Immobiliare: dovuta la provvigione anche se l’affare è concluso tra diverse persone
Il nostro ordinamento non definisce la “mediazione” ma specifica la figura del mediatore all’art. 1754 c.c. “E’ mediatore colui che mette in relazione due o piu’ parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Il successivo art. 1755 c.c. specifica che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
Ci occuperemo nello specifico della spettanza della provvigione nel caso in cui l’affare sia concluso tra parti diverse, da quelle a cui è stato proposta cioè nel caso in cui nella stipulazione del contratto definitivo, colui il quale si è avvalso dell’opera di intermediazione venga sostituito da altro soggetto.
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 16 marzo 2018, n. 6552 è intervenuta sul tema interpretando il contenuto dell’art. 1755 c.c.
Nel caso giunto all’esame della Suprema Corte colui il quale aveva dato incarico all’agenzia di intermediazione immobiliare, di reperire acquirenti, era deceduto ma, nonostante ciò il contratto di compravendita veniva concluso dai suoi eredi, i quali si erano rifiutati di provvedere al pagamento della provvigione.
Il Tribunale aveva inizialmente accolto la domanda del titolare dell’immobiliare, decisione che veniva successivamente riformata dalla Corte di Appello, la quale aveva condannato il titolare dell’immobiliare alla restituzione di quanto percepito, a titolo di provvigione per infondatezza della pretesa in quanto i soggetti della stipula del contatto definitivo erano diversi da quelli concretamente posti in relazione dall’attore.
In particolare, la sentenza della Corte Suprema, nel ripercorrere l’orientamento consolidato secondo cui il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, fa un passo in avanti, sino a giungere a ritenere che la condizione sottesa al diritto alla provvigione sia l’identità dell’affare proposto con quello concluso.
I Giudici di legittimità precisano quindi che il diritto alla provvigione non possa ritenersi escluso nel caso in cui le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione del contratto e ciò in quanto il diritto alla provvigione. Non consegue alla conclusione del negozio giuridico, bensì alla conclusione dell’affare ovvero dell’operazione di natura economica che genera un rapporto obbligatorio fra le parti e che può consistere anche in più atti strumentali, tutti diretti alla realizzazione di un unico interesse economico.
La Corte ha di fatto ampliato la portata dell’art. 1755 c.c.. riconoscendo il diritto alla provvigione anche nei confronti degli eredi, ove gli stessi abbiano semplicemente portato a compimento l’affare previsto nel mandato conferito dal de cuius e si siano in concreto giovati dell’attività di mediazione.
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