Può capitare che in sede di separazione consensuale si crei il problema della attribuzione della casa coniugale, per l'acquisto della quale gli sposi abbiano stipulato un mutuo fondiario cointestato. Nello specifico risulta fondamentale risolvere la questione della uscita di un coniuge dal contratto, in quanto non più interessato a far fronte ai costi rivenienti dal mutuo. Tale circostanza si verifica appunto quando il coniuge che vorrebbe svincolarsi dal contratto si trovi nella necessità di prendere in locazione un altro immobile, o, più semplicemente, faccia valere l'avvenuta attribuzione all'altro coniuge del diritto di proprietà della casa coniugale o del diritto personale di godimento di abitazione della stessa.
Cosa è possibile fare?
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Una prima opzione può essere quella per cui un solo coniuge continua a pagare la propria quota parte di rata – se non addirittura quella di accollarsi per intero la rata – per portare il relativo importo in ideale detrazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento. Su tale previsione deve però essere fatta espressa menzione nell’accordo consensuale di separazione. Questa soluzione, però, non determina l’effetto – auspicato dall’ex coniuge – di affrancarsi dal contratto di mutuo. Semplicemente, la perdurante corresponsione della rata viene considerata per richiedere l’abbassamento dell’assegno di mantenimento.
Si rileva appunto, che la banca è soggetto estraneo al verbale di separazione e appunto – in caso di inadempimento del marito – potrebbe agire anche nei confronti della moglie assegnataria, in quanto pur sempre cointestataria del mutuo a suo tempo stipulato.Tale pattuizione intercorrente tra i coniugi, rispetto all’istituto di credito, si configura infatti come un accollo interno e quindi inopponibile al creditore che non vi ha aderito.
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Altra strada percorribile potrebbe essere quella della vendita del cespite immobiliare e della conseguente estinzione del mutuo. Tuttavia, aderire a detta opzione comporta la perdita della casa e – specialmente in presenza di figli minori – può determinare diversi inconvenienti specialmente alla prole. Per altro verso invece questa ipotesi risulta pregevole nei casi in cui l’immobile sia eccessivamente ampio per il coniuge e i figli, nonché troppo costose le spese di gestione corrente e gli oneri relativi al medesimo.
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Terza opzione risiede nell’estinzione del mutuo da parte di entrambi i coniugi mediante corresponsione delle rate residue. Ciò si apprezza allorché le rate rimaste siano poche e i coniugi intendano preservare per i figli il cespite. Nel qual caso, si potrà prevedere anche la cessione a titolo oneroso della quota di comproprietà a favore del coniuge assegnatario. Naturalmente, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato da poco una simile soluzione non risulta praticabile e deve essere quindi trascurata.
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Un’altra soluzione per svincolarsi può concretizzarsi nella uscita di uno dei coniugi dal mutuo e nella contestuale cessione della propria quota di proprietà all’altro, il quale, pertanto, diventa proprietario esclusivo della casa e unico titolare del contratto. In virtù delle considerazioni su riferite, una simile ipotesi è attuabile solo attraverso il diretto coinvolgimento dell’istituto di credito, il quale deve prestare il proprio assenso per perfezionare ciò. Dal punto di vista della banca, infatti, una prospettiva di questo genere si sintetizza nel valutare se il coniuge residuo ha un merito di credito tale da poter offrire garanzie circa l’adempimento delle rate residue di mutuo. Qualora infatti il coniuge cui spetterebbe l’esclusivo accollo del mutuo non sia capace di offrire tali garanzie, la banca non presterà il proprio consenso ed entrambi i coniugi resteranno obbligati alle originarie condizioni negoziali.
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Ultima possibilità per uscire dal contratto è rappresentata della surrogazione o portabilità del mutuo, ossia il passaggio ad altro istituto di credito che comporti la modificazione del regolamento contrattuale del negozio stipulato in origine da tutti e due coniugi e la previsione di nuove condizioni negoziali, in base alle quali appaia mutuatario un solo coniuge e l’importo dovuto sia pari a quello che residuava da pagare durante il primo contratto di credito.
In pratica si tratta di una doppia variazione, appunto ricadente:
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a) sul numero di mutuatari;
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b) sul regolamento contrattuale.
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xv/art1813.html
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