In materia di immissioni acustiche, è necessario accertare in concreto il superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo però ritenersi sempre prevalente il soddisfacimento dell’interesse a una normale qualità della vita rispetto ad una qualsiasi esigenza di produzione.
Tale principio è stato chiarito espressamente dalla Corte di Cassazione.
Nel caso di specie i proprietari di un immobile adiacente la corsia nord di un’autostrada hanno ottenuto nei confronti della s.p.a. Autostrade del Brennero un provvedimento ex art. 700 c.p.c., teso a imporre la realizzazione di un’apposita barriera antirumore.
Tale provvedimento è stato confermato nel merito dal Tribunale di Modena e successivamente anche dalla Corte d’appello di Bologna, per cui la S.p.A. autostrade decide di ricorrere in Cassazione per ottenere giustizia.
La Suprema Corte conferma in toto la decisione dei giudici di merito sostenendo che la lamentela dei ricorrenti relativa alla mancata disposizione nei precedenti gradi di giudizio di una C.T.U. per stabilire i livelli di inquinamento riscontrabili in loco è inefficace in quanto la sentenza impugnata ha risolto la questione della prova dell’intollerabilità delle immissioni in base al principio di non contestazione. Ha infatti premesso che era da considerare “conclamata ed incontestata” l’immissione di rumori superanti i limiti di tollerabilità.
Il giudice a quo non ha pertanto violato alcun canone di legge, dal momento che il principio di non contestazione operava anche prima della riforma dell’art. 115 c.p.c., giacché il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., era in ogni caso tenuto a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali potevano ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte nella comparsa di costituzione e risposta si fosse limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della domanda.
Inoltre, sostiene la Cassazione che in una simile condizione di accertato superamento dei limiti di tollerabilità del livello di inquinamento acustico, eccepire il contemperamento delle esigenze della produzione ex art. 844, 2 comma, cod. civ. non è rilevante.
La Corte non esclude l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, ma si deve comunque ritenere sempre prevalente il soddisfacimento dell’interesse a una normale qualità della vita rispetto a qualsivoglia esigenza di produzione.
Nel caso specifico, si discute di inquinamento acustico derivante da sorgente mobile, quale il traffico veicolare dell’autostrada della cui costruzione e del cui esercizio la società convenuta era concessionaria. La causa petendi rimane circoscritta all’art. 32 Cost., e art. 2043 c.c., dovendosi giudicare di immissioni recanti pregiudizio alla salute umana e all’ambiente.
Pertanto la verifica del superamento della soglia di normale tollerabilità (finanche rapportata all’art. 844 c.c.) comportava doversi escludere qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e/o di priorità dell’uso, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno, rientrante nello schema dell’azione generale di cui all’art. 2043 c.c.
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