In due sul motorino: la violazione non esclude la copertura assicurativa.

Con la sentenza 25 settembre 2014, n. 20190 la Corte di Cassazione ha sancito che la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni causati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza e l’obbligo risarcitorio dell’assicuratore  nel caso in cui il conducente, abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare  prescrizioni ed obblighi di cautela imposti dalle norme del codice della strada.

Secondo la Suprema Corte,  per mancanza di abilitazione alla guida si deve intendere un difetto assoluto relativo alla patente di guida, ossia la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa, per esempio, nell’ipotesi di sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma della patente o sopravvenienza di condizioni ostative. Ciò comporta, di conseguenza, che, se esiste un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non può mai comportare una limitazione della validità o dell’efficacia del titolo abilitativo, ma integra una mera ipotesi  di illiceità della guida.

Nel caso che ha permesso alla Cassazione di giungere a tale soluzione, l’attore aveva convenuto in giudizio il proprietario dell’auto protagonista dello scontro con il ciclomotore di proprietà di un amico dell’attore su cui quest’ultimo era trasportato. Si costituiva in giudizio anche il conducente del ciclomotore che contestava qualsiasi responsabilità, chiamando in giudizio la propria assicuratrice per l’eventuale manleva.  Quest’ultima eccepiva la non operatività della polizza, perché il conducente sedicenne non era abilitato a trasportare passeggeri sul sellino posteriore.

Il Giudice di merito accertava la responsabilità di entrambi i conducenti e li condannava al risarcimento dei danni, rigettando la domanda di manleva proposta dal proprietario del ciclomotore. A seguito della conferma della sentenza in appello, quest’ultimo propone ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di appello territoriale aveva ritenuto che il conducente non fosse abilitato alla guida, pur essendo pacifico che lo stesso era titolare di patente di categoria A.

I Giudici hanno dichiarato fondato il ricorso: non risultando contestato che il conducente del motorino fosse in possesso di valida patente di guida, ne deriva che il mero fatto che trasportasse un passeggero non vale a rendere inoperante la garanzia, ove la specifica ipotesi di esclusione non sia stata espressamente prevista dalle condizioni di polizza.

 

 

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