Carburante: ecco le novità legali in tema di fatturazione

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “legge di bilancio 2018“) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica (c.d. “e-fattura“) per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Una anticipazione a questo obbligo si avrà a partire dal 1° luglio 2018 quando l’e-fattura diventerà obbligatoria per i rifornimenti di carburante ed i subappalti della Pubblica Amministrazione.

Per quanto attiene al rifornimento di carburante, la fatturazione elettronica sostituirà la c.d. scheda carburante: il gestore della stazione di servizio dovrà emettere il documento fiscale in formato elettronico che sarà poi trasmesso direttamente al cliente finale attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che è già operativo per le fatture emesse nei confronti della P.A..

Tale rivoluzione comporterà vari oneri sia in capo al cliente titolare di partita IVA che acquisterà il carburante e sia in capo al gestore della stazione di rifornimento.

Come anticipato, dal 1° luglio 2018 i distributori di carburante dovranno emettere la e-fattura ai clienti titolari di partita IVA che acquisteranno il carburante, benzina e gasolio utilizzati per autotrazione.

Sorge pertanto spontaneo chiedersi quale dovrà essere il contenuto della fattura elettronica rilasciata dal distributore?

La L. n. 205/2017 e la circolare N. 8/E dell’Agenzia delle Entrate hanno previsto che il contenuto del documento fiscale è regolato dagli artt. 21 e 21 bis del D.P.R. n. 633/1972.

Una delle principali novità e differenze rispetto alla scheda carburante consiste nella mancata indicazione della targa o di altro estremo identificativo del veicolo (modello, casa costruttrice, etc. …) all’interno della fattura. Il cliente potrà chiedere al distributore di poter inserire la targa del veicolo o altri dati identificativi per determinate finalità, quali la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, al fine della relativa deducibilità. La targa potrà essere fornita utilizzando il campo “Mezzo Trasporto” del file della fattura elettronica.

La fattura sarà generata dal distributore mediante una procedura web e un software da installare sul personal computer oppure tramite app (tali strumenti saranno messi a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione finanziaria). Nulla vieta di dotarsi di software gestionali specializzati per la creazione dei documenti elettronici, che rispettino i requisiti previsti.

Il cliente dovrà preventivamente comunicare al distributore i propri dati, tra cui l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare l’e-fattura .

Per facilitare la fatturazione elettronica, verranno resi disponibili:

– un software da installare sul pc (che predispone la e-fattura);

– una procedura web e un’app, che consentirà di predisporre la fattura e trasmetterla al SdI;

– un servizio web per creare un QR CODE, che risulterà vantaggioso per acquisire automaticamente le informazioni;

– un servizio di registrazione, per indicare al SdI l’indirizzo telematico per la ricezione dei file;

– un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante il SdI. Sarà consultabile all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;

– servizi web a carattere informativo, volti a fornire assistenza, sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.

Una volta creata la fattura elettronica questa sarà inviata al destinatario. Tale invio sarà “filtrato” dal SdI, ossia il Sistema di Interscambio, che costituisce il canale di trasmissione dedicato alle sole fatture elettroniche.

Tale SdI avrà una funzione assai delicata: verificherà l’esattezza della fattura elettronica.

Alla luce di queste importanti novità emerge che chi acquisterà carburante in qualità di soggetto passivo IVA (art. 2 del D.P.R. n. 633/1972) e vorrà pertanto beneficiare della deducibilità dei costi d’acquisto e della detraibilità dell’IVA, dovrà necessariamente effettuare il pagamento mediante l’utilizzo di modalità specifiche, in particolare: carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e postali, assegni circolari e non, vaglia cambiari e postali e mediante i mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005.

 

659 Visite totali, 1 visite odierne

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.