Per colonia felina si intende un gruppo di gatti che si sono spontaneamente stanziati in un determinato luogo.
In Italia vi sono diverse disposizioni normative sulla tutela dei gatti che vivono in libertà: in primis la legge nazionale n. 28191 (legge prevenzione randagismo e tutela degli animali d’affezione), che prevede “Il divieto, per chiunque, di maltrattare i gatti che vivono in libertà, che questi siano sterilizzati dall’autorità sanitaria competente e riammessi nel loro gruppo. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le autorità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza”.
Sulla base di questa legge quadro, quindi, viene riconosciuta la tutela dei gatti liberi nonché la relativa sterilizzazione, affinché si possa tenere sotto controllo il fenomeno del randagismo, molto diffuso in tutta le penisola. La legge nazionale viene a sua volta applicata da ogni singola Regione mediante proprie disposizioni che disciplinano il fenomeno del randagismo e la relativa gestione delle colonie. Anche molti Regolamenti Comunali per il benessere degli animali disciplinano espressamente regole per la tutela della colonia felina prevedendo sanzioni pecuniarie in caso di violazione: la città di Roma, per esempio, prevede “il riconoscimento dell’attività benemerita dei cittadini che come gattari/e si adoperano per la cura e il sostentamento dei gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il servizio veterinario USL competente per territorio e le associazioni di volontariato animalista.”
Per registrare una colonia e provvedere alla sterilizzazione, oltre alle cure necessarie dei gatti, ci si può rivolgere, con specifica domanda, al Sindaco e al dipartimento veterinario pubblico.
Sorge spontaneo chiedersi come si è pronunciata la recente giurisprudenza in caso di contrasti tra condomini contrari ad avere vicino molti gatti e veri e propri “gattari/e”.
Sul punto un giudice milanese ha riconosciuto il diritto di stabilimento di una colonia felina anche all’interno di un condominio ritenendo che i gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio e, pur vivendo in libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. La sentenza conferma, pertanto, che non vi è distinzione di zona, sia essa pubblica o privata, per lo stanziamento di una colonia, sempre garantendo anche gli interessi degli abitanti.
Su quest’ultimo punto si è espressa nel 2013 la Corte di Appello di Roma, sezione civile, per una questione sorta all’interno di un edificio della capitale, dovuta al posizionamento, all’interno di garage, di alcune ciotole per somministrare cibo ai randagi, ritenendo che attirare gatti randagi con ciotole di cibo può costituire molestia se i gatti, vagando per il condominio, si introducono negli appartamenti e relative pertinenze degli altri condomini limitandone il possesso.
I giudici hanno riconosciuto l’attività lecita ed etica nel dare da mangiare ai randagi, ma, contestualmente, anche il dovere di non violare il possesso altrui, prevedendo soluzioni alternative come, per esempio, il posizionamento di ciotole con il cibo lontano dalle case.
Si precisa invece che, per quanto riguarda i gatti di proprietà, Il Codice Civile prevede espressamente il divieto per un regolamento condominiale di escludere il possesso o la detenzione animali domestici.
È bene però prestare attenzione alle parti comuni: non lasciare il gatto incustodito per evitare che possa cagionare qualche danno in proprietà altrui.
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