A quale risarcimento hai diritto in caso di cancellazione del volo?

– € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km (più di 3 ore);

– € 400,00 per tutte le tratte aeree superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte fra i 1500 e 3500 km (più di 3 ore);

– € 600,00 per tutte le altre tratte (più di 4 ore);

– assistenza in aeroporto (somministrazione di pasti e bevande a seconda della durata dell’attesa);

– sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;

– trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e ritorno;

– 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax oppure e-mail.

Non si ha diritto al risarcimento per volo cancellato:

  1. nel caso in cui sia stata data informazione della cancellazione almeno 14 giorni prima della partenza.
  2. nel caso in cui il volo alternativo sia in un orario prossimo a quello inizialmente previsto o la compagnia aerea possa dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che consistono in eventi che esulano dal controllo delle Compagnie aeree, come le estreme condizioni atmosferiche, gli scioperi e i disordini politici.

Mentre non sono circostanze eccezionali i problemi tecnici dell’aeromobile, i problemi con l’aeroporto oppure l’influenza con altri voli.

Rimborso per la cancellazione di un volo

Il Regolamento (CE) n. 261 del 11 febbraio 2004 istituisce, come è noto, regole comuni fra gli Stati membri dell’Unione Europea in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato dello stesso.

Fra le disposizioni più rilevanti a suo tempo introdotte da tale fonte normativa, emerge il diritto alla compensazione pecuniaria, disciplinato dall’art. 7, in base al quale i passeggeri hanno diritto a percepire un’indennità (in misura diversa a seconda della lunghezza della tratta aerea) in caso subiscano il negato imbarco o la cancellazione del volo per cui hanno una prenotazione; nel 2009, con la sentenza della Sezione Quarta datata 19 novembre 2009 (procedimenti riuniti nn. C-402/07 e C-432/07), la Corte di Giustizia ha precisato che tale diritto spetta anche ai passeggeri di voli che subiscono un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

Il terzo comma dell’art. 5 del Regolamento, però, specifica che viene meno l’obbligo di pagare la compensazione pecuniaria de qua, se il vettore riesce a dimostrare che il disservizio lamentato dal passeggero è dovuto a circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Si tratta di un punto estremamente controverso ed importante nell’ambito della disciplina de qua.

Difatti, vertendosi in tema di corresponsione indennitaria, il passeggero è esonerato dal dimostrare qualsivoglia concreto pregiudizio, onde l’oggetto dell’accertamento verte essenzialmente sul diritto alla compensazione.

Sullo specifico punto, il terzo comma dell’art. 5 del Regolamento, sopra richiamato, statuisce un’inversione dell’onere della prova rispetto alle regole ordinarie, ponendo a carico della Compagnia aerea l’obbligo dimostrativo del ricorrere di circostanze eccezionali, esimenti dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria.

In recenti controversie instaurate dai nostri legali in favore dei passeggeri in ambito del settore aereo sono state ottenute delle sentenze favorevoli, le quali hanno stabilito oltre il diritto al riconoscimento della Compensazione pecuniaria anche il risarcimento dei danni morali e/o esistenziali determinati dalla cancellazione o dal ritardo di un volo. Infatti il Giudice di Pace di Fiumicino con sentenza 701/13 riconosceva anche i danni non patrimoniali in merito al ritardo stabilendo che: sotto il profilo del danno esistenziale è innegabile che un ritardo nell’arrivo possa provocare uno stato di insoddisfazione e di preoccupazione e, quindi in definitiva di ansia, nel soggetto che si accinga ad intraprendere un viaggio aereo. Inoltre il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 2792/14, riconosceva la compensazione pecuniaria oltre i danni non patrimoniali per i disagi subiti, nonché con sent.n11339/14 il danno non patrimoniale riconosciuto per la turbativa e il disagio causato dalla permanenza forzata presso l’aeroporto. Ed ancora nella sentenza 324/16 del 8 gennaio 2016 il Gdp di Roma riconosceva il risarcimento del danno esistenziale derivante dalla cancellazione del volo, condannando la Compagnia aerea, confermata anche dal medesimo Organo Giudiziario nella sentenza 518059/2015.

Se avete avuto problemi legati a ritardi di voli superiori alle tre ore, a cancellazioni e/o overbooking non esitate a contattarci: vi illustreremo le possibili azioni per ottenere il risarcimento del danno patito.

https://www.corriere.it/cronache/18_maggio_29/aero-non-c-odissea-24-ore-corriera-bergamo-catania-2d015418-6318-11e8-9464-44779318d83c.shtml

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