Chi si mette alla guida di una vettura deve sempre assicurarsi di poter fermare tempestivamente il veicolo.
Nel caso di tamponamento del veicolo che lo precede colui che tampona si presume non abbia rispettato le distanze di sicurezza. Non trova applicazione la presunzione di pari responsabilità sancita nell’art. 2054 cod. civ. salvo che chi tampona riesca a fornire la prova che la collisione sia avvenuta per cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
La Cassazione con sentenza 20916/2016 ha sottolineato che anche in caso di tamponamento avvenuto per improvvisa immissione sulla corsia di marcia del veicolo, con modalità tali da rappresentare un ostacolo imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento del flusso di circolazione, occorre comunque valutare la guida di entrambi i conducenti. Il Codice della Strada pone l’obbligo di rispettare le distanze di sicurezza in relazione alla normale marcia di veicoli sulla medesima corsia e non certo in casi anomali come l’improvvisa immissione nel flusso stradale di un veicolo proveniente da una laterale.
Anche in questo caso compete però al conducente del veicolo tamponante provare in maniera inequivocabile la sussistenza della situazione imprevedibile e anomala che non ha permesso il tempestivo arresto del veicolo per poter vincere la presunzione di colpa posta dall’art. 149 CdS e dimostrare quanto meno un concorso di colpa del conducente del veicolo tamponato nella causazione del sinistro.
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