La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114 del 31 maggio scorso, ha dichiarato incostituzionale l’art. 57 del DPR n. 602/73 intervenendo finalmente a colmare un vuoto di difesa per tutti i contribuenti che durava ormai da quasi vent’anni (con l’introduzione del D.lgs. n. 46/99, infatti, il Legislatore aveva modificato la predetta norma limitando fortemente la difesa dei contribuenti in caso di pignoramenti fiscali).
La Corte Costituzionale, infatti, dichiara l’illegittimità costituzionale della norma “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso… sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cpc”
Secondo la normativa vigente un soggetto che riceva un pignoramento ha la possibilità di difendersi anche in via preventiva contestando il diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata presentando opposizione sin dalla ricezione dell’atto di precetto cioè prima che venga materialmente iniziata l’esecuzione forzata con l’atto di pignoramento ed anche a seguito a seconda che ricorrano i presupposti previsti dall’art. 615 comma 1 c.p.c e 615 comma 2 c.p.c. .
In caso di pignoramento esattoriale invece sono aperte le sole opposizioni riguardanti la pignorabilità dei beni sicuramente numericamente inferiori di molto alle questioni attinenti altre eccezioni quali la prescrizione, la decadenza, estinzione del debito, compensazione o errori di calcolo. Tutto ciò crea una indubbia situazione di vantaggio per il Fisco e l’impossibilità per il contribuente di proporre tempestiva ed adeguata difesa contestando sul nascere lo stesso diritto del Fisco di procedere a pignoramento.
Pertanto, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, ci si trova ancora nella situazione che qualora il contribuente dovesse venire a conoscenza di un suo presunto debito tributario (ad esempio attraverso la consegna dell’estratto dei ruoli da parte del concessionario della riscossione), egli non potrà agire in via preventiva – magari per rilevare l’avvenuto pagamento o la prescrizione delle pretese – ma avrà solo la possibilità aspettare il pignoramento con il rischio però di subire gravi e illegittimi danni da un’azione di quel genere (si pensi a un pignoramento presso terzi nei confronti di clienti del contribuente o a un pignoramento presso la banca, ecc…).
Nel primo caso il contribuente oggi può solo tentare di agire in via di autotutela, comunicando all’amministrazione i motivi per i quali le pretese non sono dovute (e magari diffidandola a non agire), ma un ampliamento dei diritti di difesa anche in questi casi sarebbe sicuramente opportuno.
La Corte ha sentenziato: “E’ illegittimo l’art. 57, co. 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 stesso, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile.
Infatti – laddove la censura della parte assoggettata a riscossione esattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi sussista la giurisdizione del giudice ordinario ‒ l’impossibilità di far valere innanzi al giudice dell’esecuzione l’illegittimità della riscossione mediante opposizione all’esecuzione, essendo ammessa soltanto l’opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall’art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva.
La tutela dei diritti dei contribuenti ha fatto un grosso passo avanti anche se ancora non del tutto completa.
(Fonte: Massimario.it – 23/2018)
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