Stepchild adoption: l’adozione di minori da parte di coppie omosessuali L’adozione di minori in casi particolari: la ratio della disciplina

 

L’adozione in casi particolari è stata introdotta dalla Legge n. 184 del 1983 per tutelare il diritto del minore alla famiglia in situazioni che non avrebbero consentito di giungere all’adozione piena ma nelle quali, tuttavia, l’adozione rappresentava una soluzione opportuna ed auspicabile

La legge del 1983 prevede la tutela del minore con un sistema binario che privilegia in primis il diritto del medesimo ad essere allevato nella famiglia di origine che deve ricevere dalle istituzioni pubbliche il sostegno necessario in caso di difficoltà temporanea ad esempio con lo strumento dell’affido familiare. La famiglia “sostitutiva” con l’adozione piena presuppone che la famiglia di origine sia definitivamente non in grado di provvedere al minore.

L’art. 44  della legge sull’adozione  precisa che i minori possono essere adottati anche quando non ricorrano i presupposti di cui all’art. 7, ovvero lo stato di abbandono dichiarato ai sensi di tale norma, nei casi specifici che di seguito elenca. lettera a: da persone legate da vincolo di parentela entro il sesto grado o da preesistente stabile rapporto, se orfano di padre e di madre; lettera b: dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio dell’altro coniuge, anche adottivo; lettera c; quando il minore sia portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992, se orfano di padre e di madre; lettera d: quando via sia la constata impossibilità di un affidamento preadottivo.

L’adozione in casi particolari costituisce uno strumento di chiusura che intende realizzare il preminente interesse del minore ad essere accolto in una famiglia in ipotesi specifiche utilizzando a tale scopo uno strumento giuridico dotato di effetti più limitati.

L’adottato infatti diviene figlio adottivo dell’adottante, non interrompe i rapporti con la sua famiglia di origine e si limita ad aggiungere il cognome dell’adottante al proprio. L’adottante assume le responsabilità proprie del genitore: ha l’obbligo di provvedere al mantenimento, all’istruzione.

Sino al 2007, tale adozione era ammessa solo per le coppie sposate: successivamente il Tribunale per i minorenni di Milano prima e quello di Firenze poi, hanno esteso questa facoltà anche ai conviventi eterosessuali, ritenendo in questo caso che fosse interesse del minore che al rapporto affettivo fattuale corrispondesse anche un rapporto giuridico.

Ma cosa succede in caso di “unione civile” di cui alla legge 76/2016?
Com’è noto la “stepchild adoption” è stata cancellata dall’originario progetto di legge sulle unioni civili in quanto la legge 76/2016 garantisce alle coppie dello stesso sesso il diritto di ottenere il riconoscimento solenne e formale dell’unione e uno status analogo a quello coniugale. Le unioni civili, pur costituendo un istituto distinto dal matrimonio, condividono con il matrimonio i tratti essenziali, sia per quel che riguarda il momento costitutivo sia per quanto riguarda la relazione interpersonale e la rilevanza nei confronti dei terzi e della collettività.

Laddove il legislatore ha escluso l’adozione piena nel caso di unioni tra persone dello stesso sesso la Corte di cassazione con sentenza 12962/2016 ha aperto un varco pronunciandosi proprio sull’adozione del figlio del partner in copie omosessuali applicando proprio l’art, 44 legge 184/1983 non creando nuovo diritto ma offrendo una copertura giuridica ad una situazione di genitorialità instauratasi da tempo.

La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale e ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma, con la quale è stata accolta la domanda di adozione di una minore (nata in Spagna con una procedura di procreazione medicalmente assistita eterologa) proposta dalla partner della madre, con lei convivente in modo stabile.

I giudici della Suprema Corte, nel confermare l’adozione della coppia di donne omosessuali, hanno affermato che questa “non determina in astratto un conflitto di interessi tra genitore biologico e il minore adottato, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice”. Secondo la Cassazione, inoltre, questa adozione “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”.

L’interesse dei bambini è una delle principali motivazioni addotte da chi è favorevole alla stepchild adoption: permettere l’adozione al genitore non biologico che svolge già il ruolo di genitore è il modo migliore per tutelare i figli delle coppie omosessuali.

La stepchild adoption, dunque, pur non essendo formalmente entrata nel nostro ordinamento, dalla porta principale con la legge delle unioni civili, è entrata comunque dalla finestra attraverso le sentenze dei giudici.

http://www.altalex.com/documents/leggi/2016/05/03/gazzetta-ufficiale-maggio-2016

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