ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il decreto legislativo 97/2016 ha modificato l’art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/13 in materia di accesso agli atti e alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione.

L’introduzione dell’accesso generalizzato è nota come FOIA (acronimo di Freeedom of information act) ed ha reso possibile visionare liberamente gran parte di atti e informazioni detenuti dalle amministrazioni statali, regionali, locali senza bisogno di specifiche motivazioni, quindi anche semplice curiosità, e senza necessariamente aver una qualifica determinata.

Tuttavia, sono previsti dei casi eccezionali in cui la Pa deve rifiutare l’istanza e altri in cui può valutare se farlo o meno. L’amministrazione può anche concedere un accesso parziale, oscurando le parti del documento che non vanno diffuse.

Vediamo quali tipi di accesso agli atti sono garantite dalla legge:

  1. accesso documentale: la richiesta può provenire solo da un soggetto che «abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». In pratica, può fare istanza solo chi partecipa ad un procedimento amministrativo (concorso pubblico, rilascio concessione edilizia, ecc.) e vuole esercitare i diritti di partecipazione o di opposizione al procedimento stesso, che la legge gli riconosce. L’istanza inoltre va motivata. Si tratta quindi di una forma d’accesso totalmente opposta al nuovo accesso generalizzato, perché ci vogliono determinati requisiti per esercitarlo.;
  2. accesso civico: la Pubblica amministrazione ha l’obbligo di pubblicare determinati documenti sul proprio sito internet, nella sezione «amministrazione trasparente» Se non lo fa, ogni cittadino può chiedere la pubblicazione delle informazioni che l’ente pubblico era tenuto a divulgare
  3. accesso generalizzato: introdotto con il Foia. Per questo tipo di accesso non c’è bisogno di un interesse particolare come avviene per l’accesso documentale. La richiesta può avere i motivi più disparati, anche la semplice curiosità di conoscere gli atti pubblici. L’istanza infatti, oltre ad essere totalmente gratuita, non va motivata.

E’la consacrazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa voluto anche allo scopo di migliorare l’operato della Pubblica amministrazione e di prevenirne la corruzione.

L’istanza di accesso può essere presentata a mano, a mezzo posta o tramite fax:

  • all’ufficio che materialmente detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  • all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della singola amministrazione;
  • all’altro eventuale ufficio indicato dall’amministrazione sul proprio sito internet.

La richiesta può essere effettuata anche in via telematica (tramite email), secondo le modalità prevista dal codice dell’Amministrazione digitale.

http://www.funzionepubblica.gov.it/foia-7

 

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