Condominio: la convocazione dell’assemblea a mezzo posta

L’avviso di convocazione dell’assemblea va comunicato con i mezzi tassativamente elencati dall’art. 66 disp. Att. c.c. (norma inderogabile): posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve concedere almeno 5 giorni “liberi” fra il suo ricevimento e l’adunanza.

Per l’impugnazione della delibera da parte degli assenti in assemblea il termine è di 30 giorni (a pena di decadenza) da quando ricevono la “comunicazione” della delibera stessa (art. 1137 cod. civ.), usualmente contenuta nella copia del verbale che viene inviato (a differenza del suddetto “avviso”) con piena libertà di scelta dei mezzi. La data di effettiva conoscenza di tali documenti è, quindi, di estrema importanza per i diritti che vi sono connessi; e va individuata in base alla regola generale dell’art. 1335 cod. civ. per il quale ogni dichiarazione si presume conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario, a meno che questi non dimostri la sua “incolpevole impossibilità” di averne avuta notizia.

Non sfuggirà di certo la cruciale importanza della data di effettiva notifica. La Cassazione è sempre rimasta ancorata al paradigma che  il momento della conoscenza coincide con l’immissione in cassetta dell’avviso di giacenza della comunicazione presso l’ufficio postale.

Tale orientamento è stato ribaltato con una sentenza innovativa (Cass.14.12.16 n. 25791) proprio sul punto di impugnazione della delibera condominiale.

La Corte parte dal presupposto della necessità di bilanciare due interessi differenti ma ugualmente meritevoli di tutela: non può ritenersi integrata la presunzione di conoscenza con un semplice avviso di deposito privo di indicazione sui contenuti della lettera e d’altro canto ancorare il momento della conoscenza all’effettivo ritiro dell’atto depositato significherebbe rimettere al mero arbitrio del destinatario il momento da cui far decorrere l’impugnazione. La composizione dei due interessi spetterebbe al legislatore ma, in mancanza la Corte ha utilizzato l’analogia applicando al caso concreto la regola dettata per la notificazione degli atti giudiziari di cui all’art. 8 comma 4 legge 890/82 pertanto  “la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

Le conseguenze di un tale principio, applicabile a qualunque comunicazione per posta, sono un allungamento dei tempi, sia per la riunione assembleare, sia per l’impugnazione, posto che il condòmino avrà dieci giorni in più per agire in giudizio e l’amministratore dovrà prudentemente aumentare dello stesso periodo il consueto intervallo che stabiliva per la convocazione.

 

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