La responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo

 

Cosa fare se soggiornate in un albergo e qualcuno Vi sottrae i vostri effetti personali?
Secondo il codice civile artt. 1738 e ss. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione di cose portate in albergo.

Sono considerate “cose portate” in albergo:

  • le cose che vi si trovano durante il soggiorno del cliente;
  • le cose di cui l’albergatore assume la custodia, fuori dell’albergo, durante il soggiorno del cliente;
  • le cose di cui l’albergatore assume la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo al soggiorno.

La responsabilità dell’albergatore per le cose portate dal cliente in albergo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata

L’albergatore risponde illimitatamente quando:

  • le cose siano state consegnate all’albergatore (oppure dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari) in custodia;
  • quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare;
  • se il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa dell’albergatore stesso.

Sono considerate cose consegnate all’albergatore le cose mobili che il cliente consegna all’albergatore affinché quest’ultimo le custodisca e le restituisca qualora il cliente le richieda. La legge elenca i beni che l’albergatore ha il dovere di accettare in custodia: le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore.

L’albergatore può rifiutare di ricevere oggetti pericolosi (ad esempio sostanze tossiche, oggetti che possono infiammarsi, ecc.), nonché quelli che, considerando l’importanza e le condizioni di gestione dell’albergo, abbiano un valore eccessivo o natura ingombrante.

Infine, l’albergatore può pretendere che gli oggetti gli siano affidati in un involucro chiuso o sigillato.
Il cliente non ha l’obbligo di consegnare gli oggetti di valore portati in albergo all’albergatore affinché questi li custodisca; tuttavia, in caso di sottrazione di tali cose non consegnate in custodia, egli non potrà godere del risarcimento integrale del danno, ma solo entro il limite di cento volte il prezzo dell’alloggio per un giorno (si veda l’esempio precedente).

L’albergatore è esonerato dalla responsabilità nei seguenti casi:

  • qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo oppure di quelle consegnate all’albergatore è dovuta al cliente, alle persone che lo accompagnano, a quelle che sono al suo servizio o a quelle che gli fanno visita, a forza maggiore o alla natura della cosa;
  • qualora il cliente, dopo aver verificato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa, denunci l’avvenimento all’albergatore con un ritardo ingiustificato, sempreché il danno non sia stato causato per colpa dell’albergatore.

https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=10281

 

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