Spesso vi sarà capitato di lasciare la vostra auto in parcheggio a pagamento e al vostro ritorno di ritrovarla danneggiata o peggio “sparita”.
In questo caso è possibile ravvisare la responsabilità del gestore del parcheggio ed ottenere un completo ristoro dei danni?
La questione non è di poco conto perché la giurisprudenza anche della Corte Suprema ha qualificato questo contratto in maniera differente con evidenti conseguenze sul piano delle responsabilità per inadempimento.
Spesso il contratto è stato inquadrato come negozio misto con gli obblighi di custodia, tipici del deposito, e quelli di godimento del bene immobile (la piazzola di sosta) tipici della locazione di area.
Alcune pronunce hanno qualificato il contratto di parcheggio come atipico con la conseguenza di valorizzare l’elemento dominante cioè custodia o locazione di area.
Se si qualifica il contratto in oggetto come atipico, occorre stabilire quale sia l’elemento in esso dominante: se la custodia o la locazione di area. È di tutta evidenza che la scelta comporta delle ricadute sul piano della responsabilità del gestore del parcheggio.
In caso di furto ad esempio la Suprema Corte, ha sposato la tesi della natura atipica del contratto di parcheggio ed ha ritenuto che sia applicabile la disciplina del deposito oneroso con conseguente obbligo di custodia in capo al depositario che deve garantirne la custodia osservando la diligenza del bonus pater familias. In tale ipotesi se si verifica un furto o un danneggiamento, il depositario risponde a titolo di responsabilità contrattuale.
Le Sezioni Unite con sentenza 28.06.2011 n. 14319 hanno aderito all’orientamento che qualifica il contratto riferendosi alla locazione. Ne deriva che lo scopo del cliente è reperire un’area per la sosta temporanea del mezzo dietro pagamento di un corrispettivo. L’obbligo del gestore si concreta nel consentire il pacifico godimento dell’area. L’obbligo di custodia sarebbe ammissibile nell’ipotesi in cui l’utente abbia inteso inequivocabilmente assicurarsi anche la conservazione del bene. Quindi laddove il gestore abbia escluso in modo chiaro e percepibile l’assunzione dell’obbligo di responsabilità per la custodia non troverà applicazione la disciplina in materia di deposito ma quella della locazione.
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