L’art.907 c.c. rubricato “Distanza delle costruzioni dalle vedute” garantisce il diritto del proprietario del fondo dominante di affacciarsi e godere della vista sul fondo vicino senza incontrare ostacoli.
La disciplina codicistica limita il diritto al semplice prospicere sul fondo altrui. La giurisprudenza ha invece ampliato il concetto di fondo arrivando a riconoscere una servitù di panorama la cui utilità sarebbe proprio quella di poter godere delle amenità del fondo. In questo modo il proprietario del fondo dominante può vietare al titolare del fondo servente la facoltà di innalzare costruzioni o far crescere piante che possano limitare o pregiudicare tale visuale. Questa cosiddetta “servitù di paesaggio” può essere istituita solo tramite atti di autonomia privata quali contratti o testamento e ovviamente va trascritta nei registri immobiliari ai fini dell’opponibilità ai terzi acquirenti del fondo servente.
In alcuni casi la Cassazione ha cercato di incastonare nei diritti reali (a numero chiuso nel nostro ordinamento civilistico) anche questa servitù di panorama ritenendo, che trattandosi di servitù altius non tollendi intesa come servitù di non costruire oltre una certa altezza, potesse essere oggetto di usucapione ventennale laddove fossero rinvenibili nel caso concreto opere o manufatti destinati all’esercizio della medesima permanenti ed ulteriori rispetto alla semplice veduta.
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