Come rendere efficace l’attività di recupero crediti.

Chiunque eserciti un’attività imprenditoriale conosce le difficoltà ed i costi inerenti al recupero dei crediti connessi alle forniture e/o prestazioni effettuate ai propri clienti. Difficoltà alle quali vanno incontro anche le Banche.

A tal proposito il legislatore con la legge n. 132 del 2015 ha cercato di agevolare il recupero forzoso dei crediti predisponendo uno strumento che permette al creditore una più agevole individuazione di beni del debitore utilmente pignorabili.

Con l’introduzione nel codice di procedura civile dell’art. 492 bis rubricato “Ricerca con modalità telematiche dei beni pignorabili” è ora possibile accedere alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, al fine di individuare i cespiti patrimoniali che il debitore possiede o altre eventuali fonti di reddito, quali ad esempio i rapporti di lavoro L’istanza può essere presentata anche quando il debitore è una società.

Presupposto necessario è il possesso di un titolo esecutivo quali: un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, una sentenza di condanna, una cambiale, un assegno ecc.

Occorrerà poi notificare al debitore un atto di precetto in cui si intimi al debitore di adempiere al pagamento della somma dovuta.

Esauriti questi passaggi occorre presentare un ricorso corredato della necessaria documentazione al Tribunale competente (luogo di residenza del debitore o della sede legale della società).
Il debitore non viene in alcun modo informato del fatto che il creditore abbia fatto richiesta per accedere ai dati patrimoniali a lui relativi contenuti nelle suddette banche dati.

Ottenuta l’autorizzazione, il creditore può procedere con la richiesta, contattando direttamente i gestori delle banche dati di suo interesse.

L’art. 492-bis c.p.c.,  prevede l’accesso “ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e, in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.

A titolo esemplificativo dall’Agenzia delle entrate sarà possibile ottenere informazioni relative a rapporti bancari: conti correnti, fondi, azioni ecc nonchè la dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno. Da INPS ed INAIL si potrà conoscere se il debitore percepisce uno stipendio o una pensione che potranno essere utilmente pignorati nei limiti di legge.

Non deve sfuggire la circostanze fondamentale: si tratta infatti di informazioni riservate che vengono rilasciate solo in forza di un ordine del Tribunale, e che pertanto le tradizionali agenzie e società di recupero crediti stragiudiziale non sono in grado di rintracciare.

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Formazione/BOZZA%20VADEMECUM%2017%20gennaio%202017.pdf

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