Bollette salate. Si possono contestare le risultanze dei contatori?
A molti di noi è successo di vedersi recapitare delle bollette di acqua, luce o gas di importi esorbitanti rispetto ai normali consumi domestici.
Controllando i contatori si constata magari che in effetti il consumo fatturato in bolletta corrisponde ai dati riportati dal contatore. Ci si chiede a questo punto se il contatore possa costituire prova contro l’utente e come questi possa in qualche modo contestarne le risultanze.
La questione giuridica riguarda il concetto di presunzione. Nel nostro diritto esistono presunzioni assolute quindi non suscettibili di prova contraria e presunzioni relative che possono pertanto essere ribaltate.
Le risultanze dei contatori appartengono al novero delle presunzioni relative. Si presumono corrette sino a prova contraria. Ma come può l’utente dare prova contraria? Trattandosi di un dispositivo tecnico per verificarne il funzionamento occorerebbe smontarlo per mezzo di un tecnico ma questo costituirebbe manomissione.
Proprio in considerazione della difficoltà per l’utente di fornire prova contraria la giurisprudenza si è orientata nel ritenere possibile per l’utente fornire una prova sufficiente ad ingenerare un sospetto di malfunzionamento ribaltando di fatto sulla società fornitrice l’onere della prova di dimostrare che il congegno funziona correttamente ed ha registrato consumi reali.
L’utente dovrà fornire la prova dei consumi medi attraverso le bollette precedenti, dimostrare che lo stile di vita non è cambiato, che nell’immobile in questione vive sempre lo stesso numero di persone, che il consumo registrato è sproporzionato in relazione alle dimensioni dell’immobile ecc.
A questo punto toccherà al gestore dimostrare che, in verità, il contatore funziona.
Il tribunale di Latina con una recente pronuncia ( sentenza n. 763/2018) ha ribadito che il gestore non può fondare il suo diritto di credito sulle sole indicazioni del contatore ma dovrà dimostrarne il corretto funzionamento e la corrispondenza tra il dato fornito e quello indicato in bolletta.
In difetto di una valida prova sul punto, la richiesta di pagamento deve essere rigettata perché contenuta in documenti formati unilateralmente dal gestore. La società non può quindi, limitarsi a fornire la fattura sulla base delle indicazioni riportate nel contatore in quanto esso rappresenta un ” mero indizio” dei consumi effettuati e non fa certo piena prova. Il gestore, quindi, per avere la meglio sull’utente, dovrà dimostrare tecnicamente il corretto funzionamento del contatore centrale e, di conseguenza, la corrispondenza tra il dato fornito e ciò che si evince dalla bolletta.
Ciò posto, la bolletta verrà annullata dal Giudice, in linea di massima, nelle ipotesi in cui, ad esempio, l’importo contestato dall’utente appare inverosimile sulla base di alcuni indici quali quelli sopra indicati.
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