Mancata esecuzione sgombero di immobile occupato abusivamente: lo Stato deve risarcire i danni da ritardata esecuzione provvedimento.

La Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza 04/10/2018 n. 24198 pone un importante principio di diritto in tema di rapporti tra discrezionalità amministrativa ed esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria e divenuto esecutivo.

Il caso concreto riguardava il ricorso di una società proprietaria di diverse unità immobiliari che erano state occupate abusivamente. Ottenuto il provvedimento di sgombero divenuto definitivo al medesimo non era stata data effettiva esecuzione se non dopo sei anni. La proprietà conveniva così in Giudizio il Ministero dell’Interno lamentando l’inerzia del medesimo che aveva causato danni economici non indifferenti.

La Corte d’appello aveva sentenziato che la pubblica amministrazione aveva, per  ragioni di ordine pubblico, impedito l’esecuzione dello sgombero. In virtù del proprio potere discrezionale poteva differire l’esecuzione del provvedimento. Pertanto nessuna strategia attendista ed ingiustificata era ascrivibile all’Amministrazione.

Ma la Corte di cassazione, così posti i fatti, si è interrogata in ordine a due quesiti:

“(a) se sia consentito agli organi della pubblica amministrazione, deputati a dare attuazione ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, astenervisi o sindacarne il contenuto;
(b) in caso di risposta negativa al quesito che precede, se i fatti così come accertati dalla Corte d’appello rendevano incolpevole, e quindi non risarcibile, il danno causato dalla p.a. alle odierne ricorrenti.”

Ebbene la Corte ha dato ai quesiti risposta negativa: “… che in uno Stato di diritto la pubblica amministrazione abbia l’obbligo ineludibile di dare attuazione ai provvedimenti giurisdizionali è questione talmente ovvia ed elementare che pare a questa Corte sinanche ultroneo dovervisi soffermare vieppiù”.

 “La Corte d’appello ha ritenuto infatti che la p.a., chiamata a dare esecuzione ad un provvedimento giudiziario, avesse la facoltà di scegliere se e quando darvi attuazione. S’è già detto, tuttavia, che tale pretesa discrezionalità è impensabile in uno stato di diritto. L’unica discrezionalità di cui la p.a. gode, quando sia chiamata a dare attuazione ad un provvedimento giudiziario, è verificare se quel provvedimento esista davvero.”

E da tali considerazioni emerge la chiara illiceità della condotta tenuta dall’amministrazione, “La discrezionalità della p.a. non può mai spingersi; se non stravolgendo ogni fondamento dello Stato di diritto, a stabilire se dare o non dare esecuzione ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria, a maggior ragione quando questo abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU, come nel caso del diritto di proprietà, tutelato dall’art. 41 Cost. e dall’art. 6 CEDU ed art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU. E’ pertanto colposa la condotta dell’amministrazione dell’interno che, a fronte dell’ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato, trascuri per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica”.

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