Locazioni commerciali: niente termine di grazia!

La Cassazione, III civ., con ordinanza n. 28502/2018 ribadisce che, nelle locazioni di immobili per uso non abitativo, non è consentito al conduttore sanare la sua morosità in sede giudiziale ex art. 55, L 392/78 non trovando applicazione il cosiddetto “termine di grazia” che consente al conduttore di sanare la morosità nel pagamento dei canoni od oneri in sede giudiziale.

Una volta intimato lo sfratto per morosità il Tribunale in prima istanza aveva dichiarato risolto il contratto di locazione e condannato la conduttrice al rilascio nonostante quest’ultima avesse offerto banco iudicis la somma dovuta.

Decisione confermata anche in Corte d’appello che confermava altresì la validità della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto perché riproduceva semplicemente il criterio di predeterminazione della gravità dell’inadempimento previsto dall’art. 5 della legge n. 92/1978 (pur non essendo applicabile direttamente alle locazioni non abitative, è ritenuto utilizzabile come parametro per valutare la gravità dell’inadempimento Cass. 1428/2017).

Nelle locazioni di immobili a uso diverso dall’abitazione, rammenta ancora la Corte, non si applica la disciplina di cui all’art. 55 della legge 392/1978 relativa alla concessione del c.d. termine di grazia per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento (cfr. SS.UU. n. 272/1999)

Pertanto, se l’offerta o il pagamento del canone vengono effettuati dopo l’intimazione di sfratto, attesa l’insussistenza della persistente morosità (art. 663, terzo comma, c.p.c.) non è consentito, da una parte, l’emissione del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni (art. 665 c.p.c.).

Ma neppure comportano, nel giudizio susseguente a cognizione piena, l’inoperatività della clausola risolutiva espressa, in quanto, ai sensi dell’art. 1453, terzo comma, c.c., il conduttore non può più adempiere dalla data della domanda, ovvero quella già avanzata ex art. 657 c.p.c. con l’intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto (cfr. Cass. 13248/2010).

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-ii/art658.html

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