Talvolta purtroppo può capitare che i genitori abbandonino i figli privandoli di assistenza morale e materiale violando in tal modo gli obblighi inerenti il rapporto di filiazione.
Questo comportamento oltre a problemi morali ed etici può comportare anche pesanti conseguenze economiche per il soggetto responsabile.
La Corte di Cassazione per giurisprudenza ormai concorde (ex plurimis Cass. Civ. 22.07.14 n. 16657) ritiene che il risarcimento competa al genitore che si è fatto carico degli obblighi di mantenimento e di assistenza in via esclusiva nonché direttamente ai figli per la lesione dei diritti fondamentale inerenti tale qualità.
La Corte Suprema ha avuto modo di chiarire che nei casi in cui sia uno solo dei genitori a riconoscere i figli quest’ultimo ha diritto di regresso nei confronti dell’altro per la quota versata a titolo di mantenimento della prole, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (v. oggi l’art. 316 bis c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c. (v. Cass. n. 22506/2010, Cass. n. 5652/2012). ) L’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, è collegata allo status genitoriale per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica.
I giudici di merito utilizzano come base di calcolo dell’ammontare del risarcimento che un genitore deve ai figli per averli abbandonati le tabelle del Tribunale di Milano relative alla perdita del rapporto parentale. La Cassazione ha sempre confermato la correttezza dell’utilizzo di tale criterio.
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-iv/art147.html
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