MANOVRA DI SORPASSO DI VEICOLI A DUE RUOTE: CONDIZIONI DI SICUREZZA

A tutti noi è capitato di effettuare manovre di sorpasso di biciclette e/o motoveicoli.

Ma quando possiamo affermare di aver sorpassato in assoluta sicurezza.

La Cassazione (sentenza n. 31009/2018) è intervenuta affermando in sintesi che “lo spazio libero sufficiente per effettuare la manovra comprende anche la distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare”. Ciò vale in particolar modo quando si tratti di veicoli a due ruote biciclette o moto particolarmente instabili.

La Corte ha esaminato il caso concreto di una donna che nel corso di una manovra di svolta a sinistra segnalata era stata urtata e sbalzata a terra da un autoveicolo rimasto sconosciuto.

L’art. 148 comma 3 Codice della Strada afferma in tema di manovra di sorpasso “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio“. Nel caso poi si tratti di sorpasso di velocipedi o motocicli occorre adeguare la distanza laterale di sicurezza in modo da tener conto delle oscillazioni e/o deviazioni dovute ad elementi accidentali quali ad esempio buche o accidentalità del manto stradale e perché no quando le comuni regole di prudenza lascino percepire delle anomalie di guida del conducente il veicolo da sorpassare in modo da non mettere in pericolo la incolumità altrui.

Lo spazio libero sufficiente a cui si riferisce la Cassazione è pertanto non solo la distanza che separa il conducente da ostacoli che si trovino o sopraggiungano dall’opposta corsia di marcia ma anche la distanza laterale dal sinistra del veicolo da sorpassare.

Pertanto, ogni qual volta detto spazio manchi o sia insufficiente per qualsiasi motivo, il conducente del mezzo, che si accinge al sorpasso, deve desistere dalla manovra finché non sia possibile effettuare la stessa senza pericolo

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-143-posizione-dei-veicoli-sulla-carreggiata.html

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