CASA CONIUGALE IN COMPROPRIETA’ CON TERZI E DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE.

CASA CONIUGALE IN COMPROPRIETA’ CON TERZI E DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE.

L’art. 540 c.c. detta le regole successorie in favore del coniuge superstite stabilendo tra le altre disposizione che al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati,  sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni” .

Dal tenore letterale emerge la condizione per il sorgere del vantaggio: casa e arredi devono essere “di proprietà del defunto o comuni. Il significato da attribuire a tale espressione ha scatenato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Parte della dottrina nel privilegiare la ratio protettiva della legge ha ritenuto che la disposizione in oggetto sia a vantaggio del coniuge superstite anche nel caso in cui il de cuius fosse comproprietario della casa e dei mobili con altri soggetti. In tal modo non risulterebbe vanificato il favor per il coniuge superstite nel caso in cui il de cuis, al fine di eludere il precetto, cedesse in vita una quota della casa familiare ad un terzo. In tal modo il superstite potrebbe giovarsi del diritto di abitazione e uso dei mobili anche in tutti i casi di comunione tra il de cuius e altri chiamati o addirittura tra il primo e soggetti estranei.

Altra parte della dottrina invece sostiene che la ratio dell’art. 540 c.c. risieda nell’assicurare al coniuge superstite il “pieno godimento” dell’abitazione e dei mobili e tale godimento sarebbe in radice escluso in presenza di un comproprietario estraneo alla successione.

Ne deriva, dunque, che il legislatore prevedendo l’ipotesi di abitazione “comune”, abbia inteso riferirsi soltanto all’ipotesi di comproprietà con l’altro coniuge, in ragione del fatto che il regime patrimoniale della comunione legale è quello che con maggiori probabilità intercorre tra i coniugi.

Anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha spesso oscillato tra le due ricostruzioni per fermarsi al fatto che non è ammissibile l’esistenza di tali diritti in presenza di quote di pertinenza di altri soggetti estranei all’eredità. In tal caso il diritto del coniuge superstite andrà “monetizzato”.

In linea con il citato orientamento giurisprudenziale si deve quindi concludere che non spetta al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e sui mobili che la corredano qualora l’abitazione coniugale non è in proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comunione fra i coniugi, ma è in una situazione di contitolarità del de cuius con terzi estranei.

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