Rumori molesti in condominio: come difendersi?
Vivere in Condominio non è sempre semplice ne è prova il fatto del gran numero di liti condominiali che giungono avanti l’autorità giudiziaria.
Spesso ci si lamenta di vicini troppo rumorosi: lavatrici ed elettrodomestici in funzione nelle ore notturne, dei tacchi delle scarpe, dei cani che abbaiano, del volume troppo alto della musica, schiamazzi ecc.
Ma quando un rumore può definirsi molesto? Si deve trattare in primis di rumori di una certa intensità e minare la tranquillità di un gruppo di persone il Condominio o un gruppo di condomini.
Innanzitutto è bene evidenziare che il regolamento condominiale detta degli orari nei quali è doveroso rispettare il silenzio. Al di fuori degli orari è bene evitare rumorosi intensi da qualunque fonte possano provenire.
Ma se i alcuni condomini non rispettano il regolamento possiamo innanzitutto portare la questione all’attenzione dell’assemblea condominiale in modo che si possa facilitare il dialogo con tutti i diretti interessati.
Se tale strada non risulta percorribile è bene ricordare che la riforma del Condominio legge 220/2012 ha riformato l’art. 70 delle disposizioni di attuazione al c.c. prevedendo che in caso di infrazione delle norme del regolamento condominiale può essere stabilito il pagamento di una sanzione fino a 200 Euro aumentabili sino ad 800 euro in caso di recidiva. L’irrogazione della sanzione è soggetta ad approvazione mediante deliberata dall’assemblea condominiale stessa.
Nei casi più gravi può essere applicato l’art. 659 codice penale: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309” In questo caso occorre però fornire la prova del superamento dei limiti di normale tollerabilità e che i rumori molesti siano percepiti e ritenuti molesti da un numero rilevante di condomini poiché la norma tutela la pubblica tranquillità. Il Giudice penale dovrà attenersi al criterio della normale tollerabilità facendo riferimento alla media sensibilità dei condomini.
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