Una delle principali novità previste per il 2019 è il saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti con ISEE di valore non superiore a 20.000 euro, misura che si affianca alla rottamazione ter delle cartelle e alla definizione agevolata delle liti fiscali.
Il saldo e stralcio, accanto allo stralcio totale ed automatico delle mini cartelle fino a 1.000 euro, è sicuramente la novità più rilevante della complessa normativa che compone il progetto della pace fiscale.
Consiste nella possibilità di pagare il debito maturato tra il 2000 e il 2017 con tre diverse aliquote, dal 16% al 35% in base al valore dell’ISEE presentato.
Nello specifico si tratta dell’estensione a tutti i contribuenti della possibilità di accedere alla rottamazione ter delle cartelle: anche chi non ha pagato le rate di precedenti definizioni agevolate entro lo scorso 7 dicembre potrà, presentando domanda entro il 30 aprile 2019, beneficiare dello sconto di sanzioni ed interessi.
La pace fiscale è un progetto ampio e articolato che prevede quattro diverse opzioni di chiusura dei debiti e delle cartelle:
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saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti con ISEE fino a 20.000 euro;
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rottamazione ter delle cartelle;
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definizione agevolata delle liti tributarie pendenti;
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stralcio totale mini-cartelle fino a 1.000 euro
La novità più importante è proprio il saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà economica.
Per quel che riguarda invece la rottamazione ter 2019 e la definizione agevolata delle liti pendenti si tratta invece di una riedizione, seppur con alcune novità rilevanti, di misure già varate nelle precedenti legislature.
Per chi presenta un ISEE di valore non superiore a 20.000 euro, l’importo del debito relativo a carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 potrà essere pagato in misura parziale, secondo tre aliquote e tre diversi scaglioni:
Valore ISEE | Aliquota pagamento saldo e stralcio cartelle |
Fino a 8.500 euro | 16% delle somme dovuto a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo |
Da 8.500,01 euro a 12.500 euro | 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo |
Da 12.500,01 a 20.000 euro | 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo |
A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti ovvero:
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imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
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contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Possono aderire al Saldo e stralcio, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012.
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
Chi intende aderire al saldo e stralcio dovrà presentare domanda entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
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