FALLIMENTO DI UN CONDOMINO: CHI PAGA GLI ONERI CONDOMINIALI?

In caso di fallimento di un condomino l’amministratore si troverà ad avere rapporti con un diverso soggetto il Curatore fallimentare. Compito dell’amministratore sarà quello di provvedere al recupero delle spese sia precedenti che successive alla dichiarazione del fallimento.

Caso frequente:

In caso di fallimento di un condomino l’amministratore si troverà ad avere rapporti con un diverso soggetto il Curatore fallimentare. Compito dell’amministratore sarà quello di provvedere al recupero delle spese sia precedenti che successive alla dichiarazione del fallimento.

Caso frequente che prima della dichiarazione di fallimento il condomino abbia maturato una situazione di morosità. In questo caso l’amministratore dovrà provvedere a presentare, come tutti gli altri creditori, un’istanza di ammissione al passivo fallimentare nella quale dovrà allegare tutti i documenti giustificativi del credito così come previsto dall’art. 93 della legge Fallimentare: le delibere assembleari che hanno approvato i bilanci consuntivi e preventivi nonché i relativi riparti.

Occorre però fare una precisazione poiché le spese condominiali non vanno insinuate al fallimento nella stessa posizione. Se si tratta di spese anteriori, cioè deliberate prima dell’apertura della procedura fallimentare, le stesse verranno insinuate in grado chirografario. Le spese maturate successivamente andranno invece insinuate in prededuzione.

La Legge di Riforma, n. 220/2012, ha stabilito che sia le spese di manutenzione ordinaria che straordinaria, e quelle relative alle innovazioni, sono ora da ammettere nel fallimento in prededuzione: ciò significa che verranno soddisfatte prima di pagare qualunque altro credito.

Nell’ipotesi di spese successive al fallimento l’ammissione ed il successivo pagamento saranno direttamente ordinati dal giudice su istanza del curatore al quale l’amministratore dovrà di volta in volata indirizzare i riparti.

Al curatore andranno altresì indirizzate le convocazioni di assemblea poiché questi potrà partecipare alle assemblee, avrà diritto di voto e potere di impugnare  le delibere assembleari. Una volta che il giudice pronuncia la sentenza che dichiara il fallimento, il curatore subentra al condomino fallito nell’esercizio di diritti e doveri relativi alla proprietà dell’immobile condominiale.

Capita che prima della dichiarazione di fallimento il condomino abbia maturato una situazione di morosità. In questo caso l’amministratore dovrà provvedere a presentare, come tutti gli altri creditori, un’istanza di ammissione al passivo fallimentare nella quale dovrà allegare tutti i documenti giustificativi del credito così come previsto dall’art. 93 della legge Fallimentare: le delibere assembleari che hanno approvato i bilanci consuntivi e preventivi nonché i relativi riparti.

Occorre però fare una precisazione poiché le spese condominiali non vanno insinuate al fallimento nella stessa posizione. Se si tratta di spese anteriori, cioè deliberate prima dell’apertura della procedura fallimentare, le stesse verranno insinuate in grado chirografario. Le spese maturate successivamente andranno invece insinuate in prededuzione.

La Legge di Riforma, n. 220/2012, ha stabilito che sia le spese di manutenzione ordinaria che straordinaria, e quelle relative alle innovazioni, sono ora da ammettere nel fallimento in prededuzione: ciò significa che verranno soddisfatte prima di pagare qualunque altro credito.

Nell’ipotesi di spese successive al fallimento l’ammissione ed il successivo pagamento saranno direttamente ordinati dal giudice su istanza del curatore al quale l’amministratore dovrà di volta in volata indirizzare i riparti.

Al curatore andranno altresì indirizzate le convocazioni di assemblea poiché questi potrà partecipare alle assemblee, avrà diritto di voto e potere di impugnare  le delibere assembleari. Una volta che il giudice pronuncia la sentenza che dichiara il fallimento, il curatore subentra al condomino fallito nell’esercizio di diritti e doveri relativi alla proprietà dell’immobile condominiale.

http://www.fallco.it/normativa/legge_fallimentare#art_id=rN427mEKvd

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