Diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario

Abbiamo spesso parlato di tutela del viaggiatore in caso di ritardi o cancellazione di voli aerei, ma che tutela ha chi viaggia in treno? Vediamo insieme le regole fondamentali in materia.

I diritti di passeggero nel trasporto ferroviario si applicano generalmente a tutte le tratte e a tutti i servizi all’interno dell’Unione Europea.

I paesi europei possono decidere se tali diritti si applicano anche alle tratte interne (urbane, extraurbane, regionali, ecc.) e alle tratte internazionali che iniziano o terminano al di fuori dell’UE.

  1. Cancellazione o ritardo

Se il tuo treno è stato cancellato o è in ritardo, hai sempre diritto a ricevere informazioni adeguate sulla situazione mentre sei in attesa.

Se ti dicono che giungerai alla tua destinazione finale con un ritardo di almeno 1 ora, hai diritto a:

  • annullare il viaggio e chiedere immediatamente un rimborso (a volte integrale, a volte parziale, cioè per la tratta non utilizzata) del costo del biglietto.

    Potresti inoltre avere diritto al viaggio di ritorno verso il tuo punto di partenza iniziale, se il ritardo vanifica l’obiettivo del tuo viaggio, oppure

  • ad essere trasportato verso la tua destinazione finale alla prima opportunità (o in un momento successivo a tua scelta). Ciò comprende i mezzi di trasporto alternativi se il treno è bloccato e il servizio è sospeso.
  • pasti e bevande (proporzionalmente al tempo di attesa)
  • alloggio – se è previsto un pernottamento.

Se decidi di continuare il viaggio come previsto o di accettare un trasporto alternativo verso la tua destinazione, potresti avere diritto a una compensazione pari al:

  • 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo è superiore a 1 ora e inferiore a 2
  • 50% del prezzo del biglietto, se il ritardo è superiore a 2 ore.

Non hai diritto a una compensazione se:

  • eri stato informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto

Se ritieni che i tuoi diritti non sono stati rispettati, puoi inviare un reclamo all’impresa ferroviaria, che dovrà risponderti entro 1 mese.

  1. Smarrimento o danneggiamento di bagagli registrati

Se durante il viaggio il tuo bagaglio registrato viene smarrito o danneggiato, hai diritto a un risarcimento, a meno che non sia stato preparato in maniera inadeguata, non sia idoneo al trasporto o non presenti caratteristiche particolari.

Risarcimento

  • Puoi ottenere fino a 1300 euro per ciascun bagaglio registrato, se sei in grado di dimostrare il valore dei contenuti.
  • Se non sei in grado di dimostrare il contenuto, hai diritto a 330 euro.

In caso di morte o lesioni provocate da incidente ferroviario, il passeggero o i suoi congiunti hanno diritto al risarcimento per lo smarrimento o il danneggiamento dei bagagli a mano, registrati o meno, fino a un valore massimo di 1500 euro.

  1. Lesioni o decesso

Inoltre, in caso di morte del passeggero o lesioni dovute ad un incidente ferroviario, il passeggero (o i suoi congiunti) hanno diritto a un risarcimento e a ricevere un anticipo entro 15 giorni dall’incidente a copertura delle esigenze immediate.

In caso di decesso, l’anticipo ammonta ad almeno 21 000 euro a persona.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:l24003

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