Vediamo insieme cosa dice il codice civile in merito alle siepi e alle distanze con i vicini di casa:
– articolo 892 del codice civile: se i regolamenti locali e gli usi locali non prevedono nulla al riguardo, le siepi vive devono essere piantate a distanza non inferiore ai 50 centimetri dal confine, o di un metro se si tratta di piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo; sempre l’articolo 892 stabilisce, però, che queste distanze non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio (proprio o comune) purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro; – articolo 894 del codice civile: il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti (compreso l’articolo 892 di cui si è detto prima); – articolo 896 del codice civile: quegli sul cui fondo si protendono i rami del vicino può in qualunque momento costringerlo a tagliarli (nell’interpretazione che di questo articolo ha dato la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14.632 del 24 agosto 2014, le piante devo essere tenute, in ogni caso, esista o non esista sul confine un muro di tipo divisorio, ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro stesso: devo però precisare che la norma e la sentenza si riferiscono solo al caso in cui esista sul confine un muro – divisorio o meno – e non nel caso in cui sul confine vi siano recinzioni metalliche).
Riassumendo, se né i regolamenti comunali, né gli usi locali dispongono alcunché, valgono le seguenti distanze minime dal confine stabilite dal codice civile:
- Alberi di alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili, cioè alberi che supereranno presumibilmente l’altezza di circa sei metri di altezza o che hanno un tronco, prima delle biforcazioni, di più di tre metri di altezza): 3 metri;
- Alberi di non alto fusto (il cui fusto sorto ad altezza non superiore a 3 metri si diffonda in rami): 1,5 metri;
- Viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri: 0,5 metri.
In verità, le espressioni usate dal legislatore sono infelici dal punto di vista botanico perché, nel distinguere le piante a seconda del fusto, non si tiene conto che, a volte, lo sviluppo di una pianta non può essere determinato in anticipo, ma dipende dalle concrete condizioni climatiche e dalle modalità di coltivazione Ne consegue che l’obbligo di rispettare le distanze (o il diritto di chiederne il rispetto) non sempre si può determinare chiaramente nel momento in cui la pianta viene piazzata, ma solo quando è chiaro che essa si avvia ad essere un albero piuttosto che un arbusto.
La distanza dal confine si misura rispetto alla base esterna del tronco così come era al momento della piantagione o dal luogo dove fu fatta la semina. Per un albero adulto, rispetto a cui non è possibile stabilire se è nato o se è stato piantato oppure di quanto è cresciuto nel tempo, si dovrà necessariamente misurare la distanza dal centro del tronco.
Qualora il vicino abbia piantato alberi o siepi a distanza inferiore rispetto a quella prevista dalle predette regole, si può agire davanti al Giudice di Pace affinché le piante o siepi a distanza non regolamentare vengano estirpate.
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-vi/art892.html
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Potete consigliarmi un avvocato di Bologna o provincia esperto in distanze e altezza siepi ecc. Mi riferisco agli art. 892, 894, 862 e ad eventuali pretese di usucapione del diritto di non rispetto distanze.
Buongiorno,
non conosciamo colleghi del Foro di Bologna che si occupino specificamente della questione da Lei posta.
Nel caso necessitasse siamo disponibili per una consulenza presso il nostro studio.
Cordiali saluti.