DIRITTO DI VISITA DEI NONNI IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

La crisi e la rottura di un rapporto familiare, come ad esempio una separazione, comportano primariamente delle conseguenze dirette nella sfera giuridica dei genitori e dei figli, ma non devono essere sottovalutati gli aspetti inerenti ai diritti degli ascendenti, cioè dei nipoti.

I nonni hanno un diritto di visita nei confronti dei nipoti?

Se il nipote ha già raggiunto la maggior età, sarà egli stesso a decidere in totale autonomia i modi e i tempi della frequentazione con i propri ascendenti.

Diverso discorso, invece, per i nipoti minorenni.

La questione è tutt’altro che irrilevante: la materia in oggetto ha subito, nel corso degli anni, una profonda evoluzione grazie agli interventi del legislatore e alle decisioni della giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

L’evoluzione normativa può essere divisa in due archi temporali principali: il primo ante riforma ex d. lvo n. 154/2013; il secondo post riforma.

  • Il diritto di visita dei nonni dopo la riforma del 2013

Il nuovo assetto normativo, che si inserisce nel quadro della grande riforma del diritto di famiglia, è finalizzato alla protezione dei diritti del minore, avendo cura di tutelarne l’interesse morale e materiale.

A seguito del d.lvo n. 154/2013 viene espressamente sancito il diritto dei nonni e degli altri ascendenti ad avere rapporti con i propri nipoti.

Da un punto di vista sistematico il diritto viene ribadito più volte.

Nel libro I, Titolo IX, capo I, rubricato “Dei diritti e doveri del figlio”:

  • 315bis co. 2 cc: “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”;
  • 317bis cc: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’art. 336 co. 2”.
  • 336 co. 2: disciplina il procedimento esperibile dai nonni per ottenere la tutela dei propri diritti verso il nipote.
  • 337ter co. 1 cc: “Il figlio minore ha diritto […] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

In ogni caso, il diritto prevalente è sempre e solo quello del minore.

Infatti, se il rapporto ascendente/nipote risulta pregiudizievole per il minore, infatti, il genitore può legittimamente opporsi e non consentire la frequentazione, dovendo però vincere la presunzione secondo la quale il rapporto nonni / nipoti è positivo per la personalità del minore.

Nel caso in cui, invece, il genitore del minore si oppone immotivatamente, gli ascendenti potranno agire dinanzi al Tribunale per i Minorenni.

Tale assetto trova conferma di massima anche nelle decisioni giurisprudenziali sovranazionali, che obbligano le autorità statali ad assumere iniziative concrete per la consentire, quando ne ricorrano le circostanze, la realizzazione del diritto in parola (cd. “obblighi positivi“).

  • Procedimento

La competenza a decidere sulle controversie inerenti al diritto di visita nonni / nipoti è del Tribunale per i Minorenni (ex art. 38 disp. att. cc.).

Il Tribunale provvede in camera di consiglio, assunte le informazioni e sentito il PM.

Se il minore ha già compiuto i 12 anni, ne viene disposto l’ascolto. È comunque possibile ascoltare anche il minore infradodicenne ove capace di discernimento.

Quando il provvedimento è richiesto contro il genitore che impedisce i rapporti tra nipote-nonni, il genitore deve essere sentito (art. 336 co. 2 cc in combinato disposto con l’art. 317bis co. 2 cc).

È escluso invece che gli ascendenti possano inserirsi nei procedimenti di separazione/divorzio dei figli, perché non sono considerati parti in causa.

 

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