ll testamento biologico. Cosa si intende per DAT e cosa prevede a riguardo la legge sul testamento biologico (biotestamento) del 2017

Quando si utilizza l’espressione testamento biologico ci si riferisce, in maniera giuridicamente atecnica, a quella che per la legge italiana è la Disposizione Anticipata di Trattamento (c.d. D.A.T.).

Si parla di D.A.T. quando un determinato soggetto, quasi egli fosse una sorta di testatore, si trova a dettare le disposizioni in ordine ai trattamenti medici ai quali intenda o non intenda sottoporsi laddove si dovesse trovare nell’impossibilità di esprimere in coscienza il c.d. consenso informato, ovvero laddove non dovesse essere in grado di manifestare con lucidità le proprie intenzioni circa i trattamenti cui dovrebbe sottoporsi.

Il ricorso alla D.A.T. si giustifica soprattutto nell’evenienza in cui un soggetto subisca lesioni cerebrali o eventi invalidanti che lo conducano progressivamente a riversarsi nella totale inabilità nella gestione della propria vita di relazione.

L’argomento è estremamente delicato, soprattutto in ragione del fatto che il “testatore” è chiamato a formalizzare la sua volontà facendo specifico riferimento ad argomenti eterogenei e non assumendo piena e provvida contezza di quali questi possano essere nonché di tutte le possibili implicazioni.

  • La legge sul biotestamento

Il nostro ordinamento si è arricchito di un provvedimento normativo specifico sul biotestamento solo nel 2017, con l’emanazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Tale provvedimento, in particolare, ha introdotto in Italia il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, le cure sanitarie (nonché di revocare il consenso precedentemente prestato, ivi compresa la nutrizione e l’idratazione artificiale considerati, appunto, trattamenti sanitari), prevedendo una disciplina specifica per i minori di età e gli incapaci, per i quali il consenso o il rifiuto al trattamento sanitario è dato, in linea di massima, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, salvo l’intervento, in casi particolari, del giudice tutelare.

Tra i punti chiave della legge 2019 vi poi è l’esenzione da responsabilità civile o penale da parte del medico, che è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rinunciare al trattamento o di rifiutarlo. Quest’ultimo, però, non può esigere trattamenti sanitari che si pongono in contrasto con le norme di legge, la deontologia professionale o le buone pratiche clinico-assistenziali e, laddove ciò si verifichi, il medico non assume alcun obbligo nei suoi confronti.

Per il resto, la volontà del paziente va rispettata anche nelle situazioni di urgenza ed emergenza e le strutture sanitarie sono tenute a garantirne la piena attuazione.

Il medico deve fare poi quanto nelle sue possibilità per alleviare le sofferenze del paziente, anche se questo abbia rifiutato il trattamento sanitario o abbia revocato il proprio consenso, garantendo l’adeguata terapia del dolore. Nonostante ciò, la legge sancisce il divieto di accanimento terapeutico, stabilendo che il sanitario, “nei pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”.

  • Le D.A.T.

Quanto alle Disposizioni Anticipate di Trattamento, la recente legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione della futura incapacità di autodeterminarsi possa, attraverso, le Dat, esprimere le proprie convinzioni in materia di cure e trattamenti, indicando anche una persona di propria fiducia che lo rappresenti nelle relazioni con medici e strutture.

Le Dat sono vincolanti, potranno essere redatte davanti a un notaio e depositate presso i Comuni e sono sempre revocabili. In casi di urgenza ed emergenza, la revoca può essere fatta dal paziente stesso con dichiarazioni verbali raccolte innanzi a 2 testimoni o videoregistrate da un medico.
  • Cure condivise

Ultimo punto saliente della legge numero 219/2017 è rappresentato dalla pianificazione condivisa delle cure, che può aversi in caso di patologie croniche o invalidanti destinate ad evolversi con prognosi infausta. A tale pianificazione è tenuta ad attenersi tutta l’equipe medica ogniqualvolta il paziente si trova in condizione di incapacità o comunque in condizione tale da non poter esprimere il proprio consenso.

http://www.comune.grassobbio.bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5693

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