I MINORI POSSONO ACCETTARE L’EREDITA’?

Nel caso in cui un minore sia chiamato ad accettare un’eredità ed il suo legale rappresentante abbia effettuato l’accettazione beneficiata, ciò determina l’immediato acquisto della qualità di erede da parte del minore anche in difetto di redazione dell’inventario.
Ne consegue che il minore potrà provvedere a redigere l’inventario entro l’anno dal compimento della maggiore età (in modo da limitare la propria responsabilità rispetto ai debiti ereditari), ferma restando tuttavia la sua qualità di erede.

La posizione della Corte di Cassazione

  • La Corte  di Cassazione, analizzando la questione, premette che nel nostro ordinamento il legale rappresentante del minore chiamato ad accettare l’eredità (solitamente entrambi i genitori o quello che esercita la relativa responsabilità sul figlio) può liberamente decidere di accettarla o rinunciarvi.

    Sia in caso di accettazione che di rinuncia è comunque necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, ed in caso di accettazione l’art. 471 c.c. dispone inoltre che questa avvenga necessariamente in forma beneficiata.

    La finalità protettiva di tale ultima norma ha come obiettivo quello di assicurare che, una volta compiuto l’inventario, possa evitarsi la confusione tra il patrimonio personale dell’erede e quello del de cuius, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede nei soli limiti dell’attivo ereditario.

    Analoga finalità si rinviene nell’art. 489 c.c., ove si prevede che qualora il legale rappresentante del chiamato (minore, interdetto o inabilitato) non compia l’inventario, tali soggetti non sono comunque dichiarati decaduti dal beneficio di inventario, a differenza di quanto avviene in generale per i soggetti capaci.

    Muovendo da tali premesse la Corte osserva quindi come la sola forma di accettazione valida in caso di eredità devoluta ai minori è quella beneficiata, mentre ogni altra forma di accettazione, tacita o espressa, è nulla ed improduttiva di effetti, dunque inidonea a conferire al minore la qualità di erede.

    Mancando tale forma di accettazione il minore rimane nella posizione di mero “chiamato”, con la conseguenza che il suo legale rappresentante potrà liberamente effettuare l’accettazione beneficiata, così come il minore stesso, una volta divenuto maggiorenne, potrà decidere se accettare o rinunciare (in tal senso si vedano ad es. Cass. n. 1267 del 27/02/1986; Cass. n. 21456 del 15/09/2017) .

    Per contro, qualora il genitore o il legale rappresentante del minore effettui l’accettazione beneficiata, ciò determina in ogni caso l’acquisto della qualità di erede da parte del minore, potendosi unicamente distinguere se dovrà trattarsi di erede beneficiato (e dunque limitatamente responsabile per i debiti ereditari) o di erede puro e semplice, a seconda che venga compiuto o meno l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

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