Coronavirus: ipotesi di forza maggiore? Diritto al rimborso?

In questi ultimi giorni il nostro Paese sta combattendo contro l’allarme generale creato dal Corona virus.

Dal punto di vista giuridico una simile situazione di eccezionalità costituisce una causa di forza maggiore? Sussiste il diritto al rimborso del consumatore?

Per rispondere a tali quesiti occorre distinguere tre diverse circostanze.

La prima è quella che attiene alla cancellazione d’imperio di una prestazione da parte delle Autorità statali. In questo caso, il Coronavirus equivale effettivamente all’ipotesi di forza maggiore. Si pensi, ad esempio, al blocco dei voli aerei per la Cina e delle gite scolastiche. Chi ha raccolto la prenotazione di un servizio non può pretenderne il pagamento e se il corrispettivo è già stato incassato, il consumatore vanta il diritto al rimborso di quanto versato. Tutto ciò indipendentemente dalle ordinarie regole in ambito di disdetta del servizio, come nel caso di rimborso dei biglietti delle manifestazioni sportive annullate d’ufficio dal D.L. n. 6/2020.

La seconda circostanza ricorre quando l’annullamento del servizio o della prenotazione di un viaggio vengano disposte dall’organizzatore.

Si pensi, ad esempio, all’annullamento di un viaggio da parte di un tour operator per scopi precauzionali e per la necessaria tutela della salute pubblica.

In questi casi, la fattispecie concerne sempre un consumatore che avrebbe dovuto fruire di un servizio, che non gli verrà però reso. Anche se la decisione non è stata presa d’ufficio, ma da parte dell’organizzatore, il consumatore vanta ugualmente il diritto ad ottenere il rimborso del valore della prestazione di cui non potrà godere.

Anche in tal caso, quindi, sì al diritto al rimborso.

La terza ipotesi, invece, è quella che si può verificare in caso di disdetta decisa in autonomia dal potenziale fruitore del servizio.

Ciò può accadere indipendentemente dalle decisioni prese dall’Autorità statale o dall’organizzatore, ma dal singolo consumatore il quale preferisce rinunciare al viaggio o alla prestazione perché teme per la propria salute.

Anche in questo caso vi è il diritto al rimborso?

In realtà, la risposta al quesito deve essere negativa. Il servizio che viene messo a disposizione del consumatore, infatti, risulterebbe comunque da lui fruibile. È solo una sua esclusiva scelta quella di decidere di disdettarlo e di non goderne. Perciò niente rimborso.

Eventualmente, il consumatore potrebbe ottenerlo solo se previsto nei termini e secondo le condizioni pattuite nel singolo servizio, come ad esempio, in caso di cancellazione della prenotazione senza penale.

 

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