INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E COVID-19. L’ART. 91 DEL DECRETO LEGGE 18 DEL 2020.

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E COVID-19: L’ART. 91 DEL DECRETO LEGGE 18 DEL 2020.

Vediamo le misure adottate dal Governo per far fronte alle difficoltà degli operatori economici e dei privati in ambito contrattuale.

L’art. 91 in esame prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”
  • Cosa si intende per “misure di contenimento”?

Le misure di contenimento non sono altro che una specificazione della nozione giuridica già nota di “factum principis”, ovverosia un sopravvenuto provvedimento dell’autorità che impedisca di realizzare la prestazione dedotta nell’obbligazione. Le misure di contenimento cui fa riferimento l’art. 91 sono i provvedimenti autoritativi previsti dal Presidente del Consiglio e dalle autorità competenti per contenere la diffusione dell’epidemia.
  • Quali sono le conseguenze pratiche di quanto previsto dall’art. 91 D.L 18/2020?

Qualora il debitore non adempia alla prestazione perché tenuto a rispettare le misure di contenimento, questo viene sempre valutato ai fini dell'esclusione della sua responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c.
  • L’esonero da responsabilità per rispetto delle misure di contenimento può essere sempre invocato?

No, occorre valutare il caso concreto. Si pensi, ad esempio, alle misure di contenimento che impongono al soggetto la chiusura della propria attività lavorativa. Queste possono comportare l’esonero da responsabilità del debitore solo se costituiscono un impedimento all’adempimento non superabile dal debitore stesso con l’ordinaria diligenza.
    • Quali novità prevede l’art. 91 D.L. 18 del 2020 in materia di appalti pubblici?

    La disposizione in esame consente negli appalti pubblici l’anticipazione del prezzo anche nei casi di consegna in via d’urgenza.
  • Si può invocare l’esonero da responsabilità del debitore in caso generico di pandemia?

No. Al fine dell’applicabilità dell’art. 91 e dell’esonero della responsabilità del debitore non rilevano quei casi in cui il mancato o ritardato adempimento del debitore sia derivato da fattori diversi dal rispetto delle misure di contenimento, come ad esempio la pandemia in sé.
  • Cosa prevedono gli articoli 1218 c.c. e 1223 c.c.?

Come è noto l’art. 1218 c.c. si occupa della responsabilità del debitore e prescrive che se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, qualora non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L’art. 1223 c.c.,  invece, si occupa del risarcimento del danno derivante dall’inadempimento.
Sempre dalla vostra parte.

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