Casa in affitto: a fine contratto l’inquilino deve imbiancare?

Casa in affitto: a fine contratto l’inquilino deve imbiancare?

Per la Cassazione la clausola che crea un vantaggio extra canone è nulla anche se è stata sottoscritta con gli altri patti. E il proprietario non può pretendere la casa rimessa a nuovo.

Quando stipuliamo un contratto di locazione il locatore deve consegnare un immobile adatto ad essere abitato quindi deve garantire all’inquilino la conformità degli impianti elettrici, idrotermosanitari e ovviamente consegnare un immobile pulito e tinteggiato pronto per essere abitato.

Diverse clausole contrattuali che comunemente si leggono nei contratti di locazione riguardano anche gli obblighi dell’inquilino circa l’utilizzo dell’immobile, la suddivisione delle spese e quant’altro.

Normalmente si trova inserito nel contratto anche l’obbligo dell’inquilino a restituire l’immobile alla scadenza del contratto ritinteggiato. Altre volte il locatore, anche in assenza di clausola specifica, pretende che l’inquilino tinteggi a proprie spese i locali prima della riconsegna.

Oppure succede spesso che dall’importo versato a titolo di cauzione, che va restituito al conduttore in assenza di danni, il locatore detragga le spese di tinteggiatura.
Ma tale obbligo è da ritenersi legittimo e quindi cogente per l’inquilino?

La Corte di Cassazione con sentenza n. 29329/2019 ha statuito che è nulla ogni clausola inserita in contratto che obblighi l’inquilino a fine locazione ad eliminare le conseguenze derivanti da un uso normale dell’immobile e quindi di ritinteggiarlo.

Tale posizione, già assunta anche con sentenze precedenti, parte dal presupposto che l’unico compenso spettante al locatore sia il canone di locazione e così : «La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore”.
In conclusione niente clausole che possano creare un vantaggio economico per il locatore già “ricompensato” con il canone di locazione.

Infatti la legge prevede che la cosa locata debba essere riconsegnata nel normale stato in cui si trova dopo un uso prolungato da commisurarsi alla durata della locazione. Nessun obbligo per il conduttore di “rimettere a nuovo” le pareti prima della riconsegna.

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