Le multe da autovelox: quando è possibile contestarle e fare ricorso

Non fa mai piacere pagare il verbale di una multa per eccesso di velocità presa da autovelox quando si crede che essa sia ingiusta. L’importante è non farsi trovare impreparati: una buona informazione è l’arma migliore per contrastare gli abusi e per far valere i propri diritti. In primo luogo occorre chiarire che gli autovelox non sono tutti uguali, ma devono avere determinate caratteristiche altrimenti le multe non sono valide. In sintesi devono rispettare i seguenti valori:

  • Omologati dal Ministero dei Trasporti;
  • Segnalati in maniera evidente agli automobilisti con cartelli e/o segnali luminosi;
  • Segnalati anche se sono autovelox mobili in dotazione a una pattuglia;
  • Tarati e verificati;
  • Riconoscibili anche di notte;
  • Utilizzati solo dagli organi che svolgono funzioni polizia stradale.

Le segnalazioni devono essere posizionate in modo da permettere all’automobilista di rallentare, e i segnali devono trovarsi ad almeno 400 metri prima dall’autovelox. Questa è la distanza per chi viaggia in autostrada: devono rispettare gli 80 metri sulle strade urbane, i 250 metri sulle extraurbane e i 150 sulle extraurbane secondarie.

Per quanto riguarda la questione della taratura dell’autovelox, essa è stata a lungo discussa dai Tribunali, i quali di recente sembravano aver sposato la teoria della non necessità, respingendo i ricorsi di quegli automobilisti che lamentavano l’assenza di verificazione del corretto funzionamento dell’apparecchio.

A fronte di una protratta incertezza in materia, è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 11 maggio 2016 n. 9645, la quale ha stabilito che le apparecchiature di rilevazione automatica della velocità devono tassativamente essere sottoposte a tarature e verifiche del buon funzionamento, con cadenza periodica e senza eccezioni. Questo in considerazione del fatto che l’accertamento da cui scaturisce la multa è irripetibile (per cui ci vuole una ragionevole certezza della sua precisione) e che le conseguenze negative per l’automobilista sono di non poco conto.

Per quanto riguarda la segnalazione dello strumento di rilevazione della velocità, ci sono diverse sentenze che danno ragione agli automobilisti: gli autovelox devono essere ben visibili grazie anche ad una segnaletica posizionata correttamente.

Sul punto però è d’obbligo segnalare che il Ministero dei Trasporti ha dato il via libera (parere 2071 del 6 maggio 2015) all’autovelox per il controllo dinamico della circolazione che non necessita di segnalazione. Questo significa che la Polizia può utilizzare, senza preavviso, un autovelox installato a bordo e fotografare le targhe delle auto che superano il limite di velocità. La nota ministeriale specifica che le foto dovranno garantire la privacy dei passeggeri e del guidatore, soprattutto per quanto riguarda gli scatti frontali.

Uno degli elementi essenziali per contestare la multa di un autovelox è la verifica. Per essere valido, il verbale deve contenere alcune informazioni basilari:

  • Il modello dell’apparecchio utilizzato e la relativa omologazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti;
  • La tollerabilità in percentuale dello strumento, ricordando che alla velocità rilevata va applicata a favore del trasgressore una percentuale di riduzione del 5%, con un minimo di 5km/h;
  • La verifica della funzionalità del rilevatore;
  • Tipo di postazione utilizzata;
  • La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser);
  • Il provvedimento del Prefetto che indica le strade dove non è possibile fermare il guidatore per la contestazione, poiché l’infrazione deve essere contestata dalla pattuglia. Oltre alle autostrade, infatti, anche su alcune strade extraurbane non è possibile organizzare posti di blocco a causa della pericolosità in caso di intimazione a fermarsi per le auto in corsa.

Residuano ovviamente poi gli elementi comuni con altri tipi di multe che invalidano il verbale: mancata indicazione del giorno, del luogo o della località dell’infrazione, della targa o della norma violata.

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