Ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota

I giudici della Cassazione, con la recente ordinanza n. 27417/2017, pubblicata nel novembre 2017, hanno espresso un chiaro principio di diritto, secondo cui «ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota».
Tale affermazione ha dei risvolti pratici molto rilevanti, soprattutto per quanto concerne le somme depositate sui conti correnti intestati a persone defunte ed in essere presso i vari istituti di credito. Spesso infatti accade che le banche si rifiutino di corrispondere ai singoli eredi quanto richiesto, in assenza di una richiesta congiunta di tutti i coeredi.

La vicenda da cui prende spunto l’ordinanza in questione ha ad oggetto una lite sorta tra alcuni coeredi e l’istituto di credito presso cui era acceso il conto corrente del de cuius.
Il defunto era titolare di un conto corrente e di un deposito titoli cointestati con la moglie; a seguito del decesso del marito, la moglie e due dei tre figli avevano provveduto a comunicare alla banca depositaria il decesso del titolare del conto e, contestualmente, a richiedere di disinvestire i vari titoli in scadenza, per poter prelevare le somme depositate (nei limiti delle quote di loro spettanza).

Avverso il rifiuto posto dalla banca, che, in assenza del consenso dell’ultimo coerede, aveva consentito solamente un limitato prelievo per far fronte alle spese funerarie e, nonostante il chiaro diniego dei vari coeredi, aveva reinvestito le somme presenti nel deposito titoli, era stato instaurato un giudizio per richiedere che la banca fosse condannata a versare alle attrici le somme appartenenti al de cuius, nei limiti delle quote vantate nelle rispettive qualità di coeredi.
La domanda giudiziale veniva accolta in primo grado e riformata dalla Corte distrettuale che, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24567/2007, riteneva che, poiché l’azione del singolo partecipante alla comunione è sempre svolta nell’esclusivo interesse della comunione, è escluso che il coerede possa agire per il pagamento della quota parte del credito ereditario nel proprio esclusivo interesse.
Avverso tale decisione, ma soprattutto avverso la erronea interpretazione – effettuata dai giudici della Corte d’Appello – di quelli che sono i principi desumibili dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, le attrici provvedevano a proporre un ricorso per cassazione.
Dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24657/2007, si evince chiaramente come la Corte riconosca a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius, per la riscossione dell’intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità di integrare il contradditorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
La Suprema Corte, nel riformare la sentenza impugnata, ma in piena adesione a quanto a suo tempo statuito dalle Sezioni Unite, ha espresso il seguente principio di diritto: «ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione».
Alla luce di quanto sopra, nel caso in cui un coerede dovesse richiedere alla banca del de cuius il prelievo della quota parte delle somme ad esso spettante, la Banca non dovrebbe porre alcun rifiuto sostenendo di necessitare di una richiesta congiunta sottoscritta da tutti i coeredi.

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