Lo sapevi che se uno dei genitori non rispetta le modalità di affidamento e di esercizio della responsabilità genitoriale può essere obbligato a risarcire il danno?

La legge n. 54 del 2006 ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento atto a disciplinare le conseguenze dell’affidamento condiviso e a fornire uno strumento per risolvere i conflitti tra genitori che riguardino i figli. L’art. 709 ter c.p.c. si applica esclusivamente alle controversie concernenti l’attuazione dei provvedimenti giudiziali che regolano l’esercizio delle potestà e delle modalità di affidamento dei minori.

Su ricorso di una parte il Giudice laddove ravvisi atti o inadempienze gravi che possano arrecare pregiudizio al minore o anche atti o comportamenti che ostacolino l’esercizio delle modalità di affidamento può modificare i provvedimenti e applicare le seguenti sanzioni: 1) ammonimento del genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni a carico di un genitore e in favore del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di un genitore a favore dell’altro genitore;4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75,00 Euro ad un massimo di 5.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.

Stante la massiccia ingerenza che siffatto provvedimento comporta nell’ambito della sfera familiare il legislatore ha circoscritto l’ambito di applicabilità ai soli conflitti nell’esercizio delle potestà genitoriali insuperabili ossia a quelli che comportino un significativo blocco alle funzioni decisionali inerenti la vita del minore e un consistente pregiudizio dei suoi più pregnanti interessi.

Nell’ambito dei giudizi per separazione o divorzio o in quelli promossi per la modifica delle condizioni il Giudice può irrogare anche d’ufficio le soprammenzionate sanzioni. Si segnalano alcune decisioni che hanno applicato la normativa in esame: il mancato pagamento della quota di mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale perché mette a rischio il diritto della prole a godere di un alloggio adatto conservando i rapporti con l’habitat; il frapporre sistematici ostacoli ai rapporti con l’altro genitore; il mancato versamento sistematico dei contributi di mantenimento stabiliti in favore del minore; il trasferimento del minore all’estero senza il consenso dell’altro genitore.

https://www.studiocataldi.it/articoli/27235-affidamento-figli-rischia-la-revoca-il-genitore-che-non-rispetta-gli-accordi.asp

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