RIABILITAZIONE IN CASO DI PROTESTO

Ai sensi dell’art.17 della legge 7/3/96 n. 108 e successive modifiche è possibile per coloro che hanno subito dei protesti ottenere la “riabilitazione”. Questione di non poca rilevanza visto che l’iscrizione negli elenchi dei protestati rende oltremodo difficoltoso per non dire impossibile l’accesso al credito e la possibilità di utilizzo dei comuni strumenti di pagamento diversi dal contante.

Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall’ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Hanno diritto pertanto a farne richiesta anche coloro che hanno avuto più protesti. La domanda può essere presentata dall’interessato o da persona munita di delega con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale.

E’ necessari presentare un’istanza al Tribunale di residenza corredata dalla seguente documentazione:

  • indicazione dei propri dati anagrafici, codice fiscale, i dati dei protesti e, nel caso di protesti levati fuori del circondario del Tribunale competente, autocertificazione di residenza (per presentare istanza al Presidente del Tribunale competente per territorio)
  • Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
  • Titolo protestato in originale o in copia autenticata.
  • Prova del pagamento. In caso di CAMBIALI protestate, per la dimostrazione del pagamento è sufficiente produrre gli originali dei titoli protestati. In caso di ASSEGNI protestati, oltre agli originali degli assegni, occorre allegare dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata dal creditore (in originale). Qualora il richiedente non sia in grado di produrre gli originali dei titoli è sufficiente la fotocopia degli stessi con l’atto di protesto allegato (da reperire in banca o presso il notaio che ha levato il protesto) e, in ogni caso, dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata del creditore (in originale).In mancanza dei titoli in originale e della dichiarazione del creditore viene ammessa la produzione di attestazione di deposito infruttifero al portatore da effettuare presso un istituto di credito (in originale)
  • Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. (Visura protesti aggiornata) non più vecchio di tre giorni  in modo che risulti la mancanza di protesti nell’anno antecedente la presentazione del ricorso.

Ottenuto il decreto di riabilitazione, per ottenere la definitiva cancellazione del protesto dal registro dei protesti occorre presentare alla Camera di Commercio autonoma domanda corredata della copia del provvedimento di riabilitazione rilasciato dal Tribunale.

 

Per esempio:

https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=329&daabstract=333

 

 

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