REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE DOPO 15 ANNI? È POSSIBILE.

REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE DOPO 15 ANNI? È POSSIBILE.

Si tratta di quanto stabilito dal Tribunale di Patti, che ha emesso un’interessante ordinanza in tema di assegno divorzile.

Da parecchi anni questo tema ha, infatti, destato un interessante e innovativo dibattito giurisprudenziale anche con intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza 18287/2018.

Nel caso concreto, di cui vi segnaliamo l’importanza, vi era un provvedimento giudiziale già adottato in sede di separazione e confermato all’atto del divorzio in cui ad una parte, la moglie, era stato assegnato un contributo a titolo di mantenimento. Situazione che si era protratta per ben 15 anni.

Nel corso degli anni, però, accadeva che le condizioni economiche dei coniugi mutavano profondamente.
Il marito assumeva così il peggioramento della propria capacità reddituale per una serie di vicissitudini che venivano portate all’attenzione del Tribunale.

Nel vagliare attentamente le richieste di questa parte e le sue produzioni documentali emergeva nel corso del giudizio che in effetti le sue condizioni economiche si erano deteriorate, mentre quelle della moglie risultavano migliorate rispetto all’emissione del provvedimento di mantenimento in capo al marito.

Il Tribunale di Patti, dunque, allineandosi al filone giurisprudenziale che conferma la natura perequativa-compensativa dell’assegno divorzile decideva per la revoca dello stesso.

Tale argomentazione è di notevole importanza, dal momento che trae origine proprio dal principio costituzionale di solidarietà espresso all’art. 2 Cost.
Il contributo economico non è dunque diretto a far conseguire al richiedente un’autosufficienza economica basata su parametri astratti, ma piuttosto al conseguimento di un parametro di reddito adeguato al contributo fornito per la formazione del patrimonio comune e personale di ciascun coniuge.

Nessun provvedimento è in definitiva immutabile laddove le condizioni che lo hanno originato siano col tempo superate da circostanze concrete ritenute idonee a correggere l’importo dell’assegno o addirittura ad eliminarlo, come è successo nel caso citato.

REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE DOPO 15 ANNI? È POSSIBILE.
Si tratta di quanto stabilito dal Tribunale di Patti, che ha emesso un’interessante ordinanza in tema di assegno divorzile.
Da parecchi anni questo tema ha, infatti, destato un interessante e innovativo dibattito giurisprudenziale anche con intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza 18287/2018. Nel caso concreto, di cui vi segnaliamo l’importanza, vi era un provvedimento giudiziale già adottato in sede di separazione e confermato all’atto del divorzio in cui ad una parte, la moglie, era stato assegnato un contributo a titolo di mantenimento. Situazione che si era protratta per ben 15 anni. Nel corso degli anni, però, accadeva che le condizioni economiche dei coniugi mutavano profondamente.
Il marito assumeva così il peggioramento della propria capacità reddituale per una serie di vicissitudini che venivano portate all’attenzione del Tribunale. Nel vagliare attentamente le richieste di questa parte e le sue produzioni documentali emergeva nel corso del giudizio che in effetti le sue condizioni economiche si erano deteriorate, mentre quelle della moglie risultavano migliorate rispetto all’emissione del provvedimento di mantenimento in capo al marito. Il Tribunale di Patti, dunque, allineandosi al filone giurisprudenziale che conferma la natura perequativa-compensativa dell’assegno divorzile decideva per la revoca dello stesso. Tale argomentazione è di notevole importanza, dal momento che trae origine proprio dal principio costituzionale di solidarietà espresso all’art. 2 Cost.
Il contributo economico non è dunque diretto a far conseguire al richiedente un’autosufficienza economica basata su parametri astratti, ma piuttosto al conseguimento di un parametro di reddito adeguato al contributo fornito per la formazione del patrimonio comune e personale di ciascun coniuge. Nessun provvedimento è in definitiva immutabile laddove le condizioni che lo hanno originato siano col tempo superate da circostanze concrete ritenute idonee a correggere l’importo dell’assegno o addirittura ad eliminarlo, come è successo nel caso citato.

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