Emergenza COVID-19 e nuovi termini per le agevolazioni sulla prima casa.

Emergenza COVID-19 e nuovi termini per le agevolazioni sulla prima casa.

Segnaliamo una importante notizia contenuta del cosiddetto “Decreto liquidità” – decreto legge 23/2020 in tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto “prima casa”.

La disciplina relativa alle agevolazioni prima casa (Nota II-bis, articolo 1, Tariffa parte I allegata al Dpr 131/1986) prevede, pena decadenza, il trasferimento dell’immobile comprato in regime agevolato prima che siano passati cinque anni dall’acquisto. Per evitare la decadenza (e, quindi, il pagamento delle imposte nella misura ordinaria, più una sanzione del 30%), il contribuente deve, entro un anno dalla cessione, acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

La normativa si è scontrata con l’emergenza corona-virus che ha comportato difficoltà nel mercato immobiliare attesa anche la chiusura delle Agenzie del Territorio molte delle quali attualmente non operanti a pieno regime.

Sul punto il D.L. 23/2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” lasciava delle perplessità.

L’Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di un contribuente che chiedeva di sapere se si potesse beneficiare di un tempo superiore per trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione, al fine di non perdere il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa ha fornito risposta positiva.

La Posta di FiscoOggi (pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate) ha confermato i contenuto dell’art. 24 (Termini agevolazioni prima casa) del Decreto Liquidità per cui:

I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Il Decreto Liquidità ha, dunque, preso in considerazione le difficoltà nello spostamento e quindi della conclusione delle compravendite immobiliari, generate dalle misure di lockdown previste dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19. In particolare, l’art. 24 del D.L. n. 23/2020 ha disposto la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 dei termini previsti dalla normativa sulle agevolazioni “prima casa”, per evitare la decadenza dalle stesse.

Come chiarisce anche la pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate: “è stato sospeso il termine dei 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione. Così come è sospeso il termine di un anno entro cui il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.”

Questi termini inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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