Quali sono le procedure giudiziali per il recupero del credito?

Nell’ipotesi in cui il creditore sia in possesso di una cambiale o di un assegno non pagati emessi dal debitore sarà possibile notificare a quest’ultimo un atto di precetto con il quale gli si intima di pagare entro il termine di dieci giorni, termine oltre il quale sarà possibile dare corso all’esecuzione forzata.

Si tratta della via più rapida e meno costosa per arrivare a poter richiedere un pignoramento contro il debitore. Si tenga presente che Il possessore del titolo di credito ha la possibilità di agire giudizialmente sia nei confronti dell’obbligato principale (azione cambiaria diretta), sia nei confronti degli obbligati di regresso (azione cambiaria di regresso) che non pagano spontaneamente. Lo strumento legale di gran lunga più diffuso rimane comunque quello del decreto ingiuntivo, un provvedimento giudiziale con il quale il Giudice ordina al debitore di pagare quanto dovuto entro un determinato periodo di tempo.

Si tratta di una strada leggermente più costosa per il debitore ma sicuramente molto più efficace, se non altro perché con il decreto ingiuntivo è possibile iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili e sui beni mobili registrati del debitore. Infine, in tutti i casi in cui il creditore non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter procedere con un decreto ingiuntivo, sarà necessario dare corso ad una causa ordinaria nella quale il creditore dovrà fornire la prova del proprio credito e che si concluderà con una vera e propria sentenza.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con il quale il Giudice, su richiesta presentata dal creditore, ordina (ingiunge, appunto) al debitore di effettuare una data prestazione. Trascorso il suddetto termine senza che il debitore abbia ottemperato ovvero senza che questi abbia proposto opposizione il creditore può chiedere che si proceda con il pignoramento contro l’ingiunto. Il decreto ingiuntivo viene concesso qualora il creditore vanti il diritto al pagamento di una somma determinata di denaro, alla consegna di una quantità determinata di cose fungibili ovvero alla consegna di una cosa mobile determinata. La particolarità del decreto ingiuntivo è che il provvedimento viene emesso su ricorso presentato dal creditore senza che sia sentito in merito il debitore. Tuttavia è necessario che il ricorso proposto dal creditore per ottenere l’ingiunzione abbia ad oggetto un credito fondato su prova scritta ai sensi degli art. 633 e 634 cod. proc. civ.
Il decreto ingiuntivo può essere immediatamente esecutivo: ciò significa che esso può essere immediatamente posto in esecuzione (previa notifica dell’atto di precetto) con la richiesta di pignoramento rivolta all’Ufficiale Giudiziario competente. Il decreto ingiuntivo può essere emesso con la formula di provvisoria esecutività qualora il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa oppure su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale. Inoltre l’esecuzione provvisoria può essere concessa dal Giudice anche qualora, pure in mancanza dei predetti requisiti, vi sia grave pericolo nel ritardo ossia in tutti quei casi in cui il creditore riesca a fornire la prova documentale che la mancata concessione della provvisoria esecutività potrebbe seriamente pregiudicare l’adempimento dell’obbligazione cui il debitore è tenuto.

 

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